P. Q. M. Dichiara rilevante nel procedimento di ricusazione in corso e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma e 37, primo comma, lett. a), b) del c.p.p. nelle parti in cui tali norme non prevedono una situazione di ricusazione e/o comunque di incompatibilita' alla funzione giurisdizionale, di celebrazione della udienza in camera di consiglio ex art. 409, secondo, terzo e quarto e quinto comma c.p.p. e della udienza preliminare e, in ogni caso, di emanazione del provvedimento conclusivo della udienza preliminare, del g.i.p. che abbia in precedenza emesso decreto di archiviazione sul medesimo fatto anche se in relazione a una pluralita' di procedimenti penali cui corrisponda tuttavia la unicita' sostanziale della vicenda portata all'esame dello stesso g.i.p.; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti, ai difensori dei due indagati, al presidente ed al g.i.p., ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Fermo, al procuratore generale in sede ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e che essa sia comunicata, a cura del cancelliere, ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Ancona, addi' 22 dicembre 1997 Il presidente: D'Addezio Il consigliere relatore-estensore: Finucci 98C0217