P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  nel procedimento di ricusazione in corso e non
 manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, primo  comma,  e
 24,  primo  e  secondo  comma,  della  Costituzione,  la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma e 37, primo
 comma, lett. a), b) del c.p.p. nelle parti  in  cui  tali  norme  non
 prevedono   una   situazione   di   ricusazione   e/o   comunque   di
 incompatibilita' alla funzione giurisdizionale, di celebrazione della
 udienza in camera di consiglio ex art. 409, secondo, terzo e quarto e
 quinto comma c.p.p. e della udienza preliminare e, in ogni  caso,  di
 emanazione  del  provvedimento  conclusivo della udienza preliminare,
 del g.i.p.  che abbia in precedenza emesso decreto  di  archiviazione
 sul  medesimo  fatto  anche  se  in  relazione  a  una  pluralita' di
 procedimenti penali cui corrisponda tuttavia la unicita'  sostanziale
 della vicenda portata all'esame dello stesso g.i.p.;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza sia notificata alle parti, ai
 difensori dei due  indagati,  al  presidente  ed  al  g.i.p.,  ed  al
 procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale  di  Fermo,  al
 procuratore generale in sede  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  e  che  essa  sia  comunicata,  a cura del cancelliere, ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.
     Ancona, addi' 22 dicembre 1997
                       Il presidente: D'Addezio
                            Il consigliere relatore-estensore: Finucci
 98C0217