P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la
 rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt.  3,
 24, 25, secondo comma, 101, 112 della Costituzione, solleva questione
 di legittimita' costituzionale degli articoli:
     210,  comma 4 c.p.p. nella parte in cui prevede che l'imputato di
 reato connesso, che abbia reso dichiarazioni indizianti a  carico  di
 soggetti  non  presenti  all'atto  di  assunzione davanti al pubblico
 ministero,  possa  avvalersi,  nel  dibattimento  a  carico  dl  quei
 soggetti, della facolta' di' non rispondere;
     513  c.p.p.  con  riferimento  all'art.  6, commi 1 e 5, legge n.
 267/1997 nella parte in cui, non prevedendo tale ultima  norma  tutte
 le  ipotesi che cadono nella fase transitoria, rimanda per le ipotesi
 non contemplate alla applicazione dell'art. 513 c.p.p.  anche  per  i
 procedimenti  gia'  in corso al momento della entrata in vigore della
 legge n. 267/1997;
   Dispone,  la  immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Sospende il processo;
   Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata, a cura della
 cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al
 Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera
 dei deputati.
     Venezia, 17 dicembre 1997
                   Il presidente estensore: Garlatti
                                           I giudici: Marino - Liguori
 98C0222