P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza in relazione agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 101, 112 della Costituzione, solleva questione di legittimita' costituzionale degli articoli: 210, comma 4 c.p.p. nella parte in cui prevede che l'imputato di reato connesso, che abbia reso dichiarazioni indizianti a carico di soggetti non presenti all'atto di assunzione davanti al pubblico ministero, possa avvalersi, nel dibattimento a carico dl quei soggetti, della facolta' di' non rispondere; 513 c.p.p. con riferimento all'art. 6, commi 1 e 5, legge n. 267/1997 nella parte in cui, non prevedendo tale ultima norma tutte le ipotesi che cadono nella fase transitoria, rimanda per le ipotesi non contemplate alla applicazione dell'art. 513 c.p.p. anche per i procedimenti gia' in corso al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997; Dispone, la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo; Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Venezia, 17 dicembre 1997 Il presidente estensore: Garlatti I giudici: Marino - Liguori 98C0222