P. Q. M.
   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), non
 definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe;
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione;   1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11  marzo  1953,
 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938,  n.
 744,  conv.  nella  legge  16  febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30,
 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui  non  prevedono,  -
 nel  procedimento  volto  all'irrogazione di sanzioni disciplinari di
 stato  a  carico  di  militari  di  truppa  in  servizio   volontario
 dell'aeronautica  (denominati  volontari di truppa in ferma breve dal
 d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione degli addebiti, in
 relazione:
     1) all'art. 3 della Costituzione, per disparita'  di  trattamento
 con  altre  categorie  di  militari  per i quali sussiste la suddetta
 garanzia, nonche' con gli  stessi  militari  di  truppa  in  servizio
 volontario   dell'aeronautica   sottoposti   a   procedimenti   volti
 all'irrogazione di sanzioni disciplinari di  corpo,  nell'ambito  dei
 quali pure detta garanzia esiste;
     2)  all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt.  24
 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa;
   Dispone la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina  che  a  cura  della  segreteria  della  Sezione la presente
 ordinanza sia notificata alle parti in  causa  e  al  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere
 dei Deputati e del Senato della Repubblica.
     Cosi'  deciso  in Roma, nelle camere di consiglio dell'8 luglio e
 del 14 ottobre 199.
                         Il presidente: Pezzana
                          Il consigliere relatore ed est.: De Nictolis
 98C0251