P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe; Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 64, r.d.l. 3 febbraio 1938, n. 744, conv. nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30, d.lgs. 12 maggio 1995, n. 196, nelle parti in cui non prevedono, - nel procedimento volto all'irrogazione di sanzioni disciplinari di stato a carico di militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica (denominati volontari di truppa in ferma breve dal d.lgs. n. 196 del 1995) -, la previa contestazione degli addebiti, in relazione: 1) all'art. 3 della Costituzione, per disparita' di trattamento con altre categorie di militari per i quali sussiste la suddetta garanzia, nonche' con gli stessi militari di truppa in servizio volontario dell'aeronautica sottoposti a procedimenti volti all'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo, nell'ambito dei quali pure detta garanzia esiste; 2) all'art. 52, comma 3, in combinato disposto con gli artt. 24 e 2 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che a cura della segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle Camere dei Deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nelle camere di consiglio dell'8 luglio e del 14 ottobre 199. Il presidente: Pezzana Il consigliere relatore ed est.: De Nictolis 98C0251