P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  6  della legge 7 agosto 1997 n. 267, nelle
 parti e per i profili di cui in motivazione;
   Sospende il presente procedimento;
   Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
     Reggio Emilia, addi' 28 novembre 1997
                  Il presidente: (firma illeggibile)
 98C0252