P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 3 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge 7 agosto 1997 n. 267, nelle parti e per i profili di cui in motivazione; Sospende il presente procedimento; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Reggio Emilia, addi' 28 novembre 1997 Il presidente: (firma illeggibile) 98C0252