P. Q. M.
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  486  c.p.p.,   limitatamente
 all'inciso  "o rinvia" contenuto nel primo e terzo comma del predetto
 articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione.
   In   via  subordinata,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  486
 c.p.p.,  in  relazione all'art. 159, primo comma c.p., nella parte in
 cui non prevede tra i casi di sospensione  del  procedimento  da  cui
 discende  la  sospensione  della  prescrizione  il  differimento reso
 necessario  dalla  sussistenza  di  un  legittimo  impedimento,   per
 contrasto con gli artt. 97 e 112 dell Costituzione.
   Sospende  il  procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente  ordinanza  sia  notificata  a  cura  della
 cancelleria  al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere, dandosi atto della  lettura  in  udienza
 per  gli  altri soggetti destinatari. Si notifichi altresi' a Buselli
 Ezio.
     Fabriano, addi' 24 ottobre 1997
                         Il pretore:  Marziali
 98C0272