P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., limitatamente all'inciso "o rinvia" contenuto nel primo e terzo comma del predetto articolo, per contrasto con gli artt. 3, 97 e 112 della Costituzione. In via subordinata, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 486 c.p.p., in relazione all'art. 159, primo comma c.p., nella parte in cui non prevede tra i casi di sospensione del procedimento da cui discende la sospensione della prescrizione il differimento reso necessario dalla sussistenza di un legittimo impedimento, per contrasto con gli artt. 97 e 112 dell Costituzione. Sospende il procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, dandosi atto della lettura in udienza per gli altri soggetti destinatari. Si notifichi altresi' a Buselli Ezio. Fabriano, addi' 24 ottobre 1997 Il pretore: Marziali 98C0272