IL PRETORE Letti gli atti osserva. Con ricorso presentato alla pretura del lavoro di Forli, sezione di Cesena, da parte di 416 dipendenti della Cassa di risparmio di Cesena, in un secondo momento divenuti solo 17 ricorrenti per la conciliazione intervenuta tra le altre parti nel corso del giudizio, veniva richiesto l'ottenimento, tra le altre pretese, del riconoscimento del diritto al versamento dei contributi previdenziali da parte della Cassa sull'ammontare dei contributi erogati al fondo pensionistico integrativo, oltre al ricalcolo delle quote annuali di accantonamento di T.F.R. nonche' dell'indennita' di anzianita' in misura corrispondente ai versamenti al Fondo precitato. Queste richieste scaturivano in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 421/1995 che aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9-bis della legge n. 166/1991 nella parte in cui esonerava dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale il datore di lavoro non in regola con i versamenti anteriori. Nel primo comma, dell'articolo citato il legislatore, prima dell'intervento della Corte, aveva disposto che l'art. 12, legge n. 153/1969 andasse interpretato nel senso che non rientrassero nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali: "le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previsti da contratti collettivi o da accordi o da regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni previdenziali integrative". Si disponeva inoltre la non ripetibilita' di eventuali versamenti intervenuti nelle more e, per il futuro, l'assoggettamento ad un contributo di solidarieta' del 10%. La Corte costituzionale con la sentenza ricordata aveva riaffermato la natura retributiva dei versamenti effettuati e la sottoposizione alla contribuzione ordinaria, almeno fino al 1991, delle somme versate. Sulla materia e' intervenuto ancora il legislatore che al comma 193 dell'art. 1, della legge n. 662/1996, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, modificando ancora l'art. 9-bis comma 1 citato, lo sostituisce in questo modo: "salvo quanto disposto dai commi seguenti dalla retribuzione imponibile di cui all'art. 12, legge n. 153/1969 sono escluse le contribuzioni e le somme versate ed accantonate... a finanziamento di casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da contratti collettivi o accordi o regolamenti aziendali al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali... Tale disposizione si applica anche ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della legge... tuttavia i versamenti contributivi sulle predette contribuzioni e somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge". Che con la presente dizione ci siano delle differenze rispetto alla precedente disposizione del medesimo articolo dichiarata incostituzionale non ci sono dubbi, probabilmente con questa dichiarazione si riconosce effettivamente la natura retributiva dei versamenti che con la dizione originaria era contestata, ma rimane il potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione nel prevedere disparita' di trattamento tra chi ha versato i contributi e chi non li ha versati per i quali il comma 194 dell'art. 1 della stessa legge n. 662/1996 dispone: "limitatamente al periodo contributivo, 1 settembre 1985-30 giugno 1991, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 3, commi 9 e 10, legge n. 335/1995, i datori di lavoro, per i periodi per i quali non abbiano versato i contributi di previdenza e di assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'art. 9-bis, comma 1, legge n. 166/1991, come sostituito dal comma 193 del presente articolo sono tenuti al pagamento dei contributi previdenziali nella misura del 15% sui predetti contributi e somme da devolversi alla gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore, senza oneri accessori". Poiche' parte del presente giudizio verte sull'individuazione dei versamenti da effettuare se si accogliesse la disposizione di legge appena ricordata si arriverebbe a dover prevedere il pagamento del quindici per cento rispetto al versamento della Cassa di risparmio di Cesena, per il periodo in esame, 1 settembre 1985-30 giugno 1991, a favore dei propri dipendenti presso il Fondo pensionistico aziendale. Sulla natura di tale versamento, poi, si aprirebbero dispute consistenti, non potendosi negare da una parte l'esistenza di un contenuto solidaristico del predetto versamento e dall'altro non potendosi escludere comunque dato il contenuto retributivo non eliminato ma rafforzato con il nuovo disposto normativo, un contenuto contributivo puro. Questa situazione di difficolta' e di evidente disparita di trattamento tra chi aveva in precedenza versato, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale ricordata, e chi non ha mai versato e si trova con una possibile sanatoria al 15% e' palesemente in potenziale contrasto con l'art. 3 della Costituzione anche perche' il legislatore non ha evidenziato assolutamente i motivi alla base di un trattamento differente tra le due posizioni. Se avesse voluto essere coerente con la decisione n. 421/1995 della Corte costituzionale il legislatore avrebbe dovuto riscrivere l'art. 9-bis, legge n. 166/1991 in modo da riconoscere la natura retributiva dei versamenti alle casse, fondi e via dicendo e contemporaneamente prevederne logicamente il versamento della dovuta contribuzione ai fini previdenziali. Le parti in causa hanno sollevato questione di costituzionalita' dei commi 193 e 194 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 seppure per motivi evidentemente specularmente opposti e questo giudice ritiene che, in ogni modo, quale che possa essere la decisione della Corte costituzionale, la questione sia rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata per le ragioni esposte in precedenza.