P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in riferimento all'art. 3 della Costituzione nella parte in cui differenzia la posizione tra il datore di lavoro che ha gia' versato anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 166/1991 i contributi sui versamenti a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative e l'altro datore di lavoro che non ha effettuato tali versamenti, ponendo a carico di questi secondi il pagamento di una quota in percentuale; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Dispone la sospensione del presente giudizio nella parte relativa il profilo richiamato con l'ordinanza e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Cesena, addi' 5 dicembre 1997 Il pretore: Sorgi 98C0277