P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 193 e 194 della  legge
 23   dicembre   1996,   n.  662,  in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione nella parte in  cui  differenzia  la  posizione  tra  il
 datore  di  lavoro  che  ha gia' versato anteriormente all'entrata in
 vigore della legge n. 166/1991 i contributi sui versamenti  a  favore
 di  gestioni eroganti prestazioni previdenziali integrative e l'altro
 datore di lavoro che non ha effettuato  tali  versamenti,  ponendo  a
 carico di questi secondi il pagamento di una quota in percentuale;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
   Dispone  la  sospensione del presente giudizio nella parte relativa
 il profilo richiamato con l'ordinanza e la trasmissione  degli  atti,
 unitamente   alle  prove  delle  notificazioni  e  comunicazioni  qui
 ordinate, alla Corte costituzionale.
     Cesena, addi' 5 dicembre 1997
                           Il pretore: Sorgi
 98C0277