P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione e  l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
   Vista l'istanza formulata dalla parte ricorrente;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4)  e  comma  2
 c.p.c.  in relazione agli art. 3, primo comma e 24 della Costituzione
 nella parte in cui non prevede  che  il  giudice  che  ha  provveduto
 all'emanazione  o  alla  reiezione  del  decreto di repressione della
 condotta antisindacale sia incompatibile alla trattazione della causa
 di opposizione;
   Dispone la sospensione del giudizio;
   Ordina alla cancelleria di notificare la  presente  ordinanza  alle
 parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di
 comunicarla  ai  Presidenti  della  Camera  dei Deputati e del Senato
 della Repubblica;
   Ordina  alla  cancelleria  di  trasmettere  gli  atti  alla   Corte
 costituzionale  unitamente  alla prova delle avvenute notificazioni e
 comunicazioni.
     Torino, addi' 9 dicembre 1997
                          Il pretore: Fierro
 98C0285