P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Vista l'istanza formulata dalla parte ricorrente; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4) e comma 2 c.p.c. in relazione agli art. 3, primo comma e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che il giudice che ha provveduto all'emanazione o alla reiezione del decreto di repressione della condotta antisindacale sia incompatibile alla trattazione della causa di opposizione; Dispone la sospensione del giudizio; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di comunicarla ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; Ordina alla cancelleria di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Torino, addi' 9 dicembre 1997 Il pretore: Fierro 98C0285