P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  1,  legge costituzionale nn. 1/48 e 23, legge n.
 87/1953,  ritenute  rilevanti  e  non  manifestamente  infondate   le
 questioni  di  legittimita'  costituzionale  di  cui  in  motivazione
 sospende il giudizio in corso e ordina che gli atti  siano  trasmessi
 immediatamente alla Corte costituzionale, disponendo che a cura della
 cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa, oltre che alla Corte
 costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata
 ai  Presidenti  del  Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei
 Deputati.
     Trento, addi' 19 dicembre 1997
                        Il presidente: Palestra
 98C0297