P. Q. M. Visti gli artt. 1, legge costituzionale nn. 1/48 e 23, legge n. 87/1953, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale di cui in motivazione sospende il giudizio in corso e ordina che gli atti siano trasmessi immediatamente alla Corte costituzionale, disponendo che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia trasmessa, oltre che alla Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Trento, addi' 19 dicembre 1997 Il presidente: Palestra 98C0297