Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
     dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 113, comma  3,
 del  d.lgs.  25  febbraio  1995,  n.  77  (Ordinamento  finanziario e
 contabile degli enti locali), come modificato dal  d.lgs.  11  giugno
 1996,  n. 336, nella parte in cui non  prevede che l'impignorabilita'
 delle somme destinate ai fini ivi indicati non  opera  qualora,  dopo
 l'adozione  da  parte dell'organo esecutivo della delibera semestrale
 di quantificazione preventiva degli importi delle somme stesse, siano
 emessi mandati a titoli diversi da quelli  vincolati,  senza  seguire
 l'ordine  cronologico  delle  fatture  cosi'  come  pervenute  per il
 pagamento o, se non e' prescritta  fattura,  delle  deliberazioni  di
 impegno da parte dell'ente;
     dichiara    manifestamente    inammissibile   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 113, commi 2  e 3,  del  d.lgs.
 25  febbraio  1995,  n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli
 enti locali), come modificato   dal d.lgs. 11 giugno  1996,  n.  336,
 sollevata,  in  riferimento  agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
 comma, della
  Costituzione, dal pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,
 con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 20 marzo 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0306