LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello r.g. appelli n. 665/1997 depositato il 20 marzo 1997, avverso la sentenza n. 325/42/1996 emessa dalla commissione tributaria provinciale di Roma, da Laurenti Renata difesa dall'avv. Costantini Alberto, con studio in Roma, via Faa' Di Bruno, 10, controparti: ufficio registro di Roma successioni e giudiziari. Atti impugnati: avviso di liquid. n. vol. 14601-registro. Premesso in fatto Con atto 21 marzo 1996 Laurenti Renata proponeva ricorso avverso l'avviso di liquidazione emesso dall'ufficio del registro di Roma successioni a seguito della denuncia relativa alla successione di Laurenti Giorgina. La ricorrente deduceva l'illegittimita' della pretesa fiscale assumendo che anche per l'Invim, come per l'imposta di successione, il tributo avrebbe dovuto essere applicato considerandosi esente il valore fino a L. 250.000.000 e assoggettandosi ad imposta solo la quota eccedente tale limite. La stessa ricorrente in via subordinata chiedeva che, qualora fosse stata condivisa l'interpretazione dell'art. 25, primo comma, lett. e) del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 nel senso sostenuto dall'ufficio del non riconoscimento di tale limite di esenzione per immobili aventi valore superiore a L. 250.000.000, fosse sollevata questione di illegittimita' costituzionale di tale norma per contrasto con l'art. 3 e l'art. 53 della Costituzione. All'esito la commissione di primo grado con decisione 22 novembre 1996-4 marzo 1997, rilevata l'infondatezza della richiesta di remissione degli atti alla Corte costituzionale, respingeva il ricorso. Tale decisione veniva impugnata con appello depositato il 30 marzo 1997 da Laurenti Renata sulla base di motivi, con i quali venivano ribadite le doglianze gia' sollevate in primo grado, contestati dall'ufficio del registro di Roma con controdeduzioni depositate il 22 maggio 1997. La vertenza e' venuta in decisione il 18 novembre 1997. O s s e r v a I profili di illegittimita' costituzionale, sollevati in primo grado e non ravvisati dai primi giudici, non appaiono manifestamente infondati, atteso che riconoscendosi non operante la soglia di esenzione di L. 250.000.000 per la fattispecie in esame si viene a creare una situazione di disparita' di trattamento, come del resto la stessa commissione di primo grado ha evidenziato parlando di effetto perverso evitabile soltanto con una clausola di salvaguardia in senso correttivo e realizzabile attraverso la preclusione di quel prelievo che cagioni la riduzione del valore trasferito sotto l'anzidetto limite. Orbene la disciplina normativa, risultante dal richiamato art. 25, primo comma, lett. e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 643 del 1972, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non risponde a criteri di ragionevolezza, cui si deve ispirare il legislatore, e con l'art. 53 della stessa Costituzione, poiche' attraverso l'effetto distorsivo, in precedenza illustrato, si viene a incidere in maniera sproporzionata sulla capacita' contributiva del soggetto colpito dall'imposta. Sotto quest'ultimo profilo si ricorda come la Corte costituzionale (in particolare sentenza n. 201/1975 e sentenza n. 62/1977) ha precisato che il principio della capacita' contributiva sul piano garantistico-costituzionale deve essere inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario abbia causa giustificatrice in indici concretamente rilevatori di capacita' contributiva. Nel caso di specie proprio in ragione del disconoscimento della soglia minima di esenzione viene a spezzarsi il collegamento tra capacita' contributiva, intesa come idoneita' soggettiva all'obbligazione d'imposta, e prelievo. Le questioni sollevate sono rilevanti, in quanto un'eventuale declaratoria di illegittimita' inciderebbe sulla fattispecie oggetto del giudizio.