P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, la notificazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, addi' 18 novembre 1997. Il presidente: Tomei 98C0325