P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 25, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972,
 n. 643 in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale, la
 notificazione, a cura della segreteria, della presente ordinanza alle
 parti  e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  nonche'   la
 comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, addi' 18 novembre 1997.
                          Il presidente: Tomei
 98C0325