P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato  dalla
 legge  18 marzo 1958, n. 265, dichiara rilevante e non manifestamente
 infondata  la   questione   di   legittimita'   costituzionale   come
 prospettata in motivazione in ordine agli artt. 3, legge regionale n.
 16/1997,  e  4  e  11,  punto  18-21,  legge regionale n. 38/1996 per
 contrasto con gli  artt.  2,  3,  4,  5,  35,  44,  46  e  117  della
 Costituzione.
   Sospende   ogni  pronuncia  sulla  presente  controversia;  dispone
 l'immediata trasmissione degli atti alla Corte  costituzionale  e  la
 notifica  a  cura della segreteria di questa ordinanza alle parti, al
 Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  presidenti  della  giunta
 regionale  e  del  consiglio  regionale  d'Abruzzo domiciliati presso
 l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 e
 la comunicazione  della  medesima  ai  Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati in Roma.
   Cosi'  deciso  in  L'Aquila  nella  sede  del  commissariato  il 15
 dicembre 1997.
                  Il commissario regionale: De Aloysio
 98C0334