P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, come modificato dalla legge 18 marzo 1958, n. 265, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale come prospettata in motivazione in ordine agli artt. 3, legge regionale n. 16/1997, e 4 e 11, punto 18-21, legge regionale n. 38/1996 per contrasto con gli artt. 2, 3, 4, 5, 35, 44, 46 e 117 della Costituzione. Sospende ogni pronuncia sulla presente controversia; dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica a cura della segreteria di questa ordinanza alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai presidenti della giunta regionale e del consiglio regionale d'Abruzzo domiciliati presso l'Avvocatura generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12 e la comunicazione della medesima ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in Roma. Cosi' deciso in L'Aquila nella sede del commissariato il 15 dicembre 1997. Il commissario regionale: De Aloysio 98C0334