P. Q. M.
   Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla    Corte
 costituzionale  affinche'  voglia  pronunciarsi  sulla  questione  di
 legittimita' costituzionale della norma  contenuta  nel  primo  comma
 dell'art. 22 della legge 26 aprile 1986, n. 193, che ha sostituito il
 primo  comma  dell'art.  39  della  legge 11 febbraio 1971, n. 50, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione  se  raffrontato  con  l'art.
 1231 del codice della navigazione;
   Sospende   il  giudizio  in  corso,  ordinando  che  a  cura  della
 cancelleria l'ordinanza  di  trasmissione  stessa  sia  notificata  a
 Scasso  Andrea  ed  al  pubblico  ministero nonche' al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del Parlamento nazionale.
     Venezia, addi' 4 febbraio 1998
             Il giudice per le indagini preliminari: Maturi
 98C0349