P. Q. M.
   Visto  l'art.  23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la
 rilevanza  e  non  manifesta  infondatezza,  solleva   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  comma  2  c.p.p., come
 sostituito dall'art.  1 della legge n. 267/1997, nella parte  in  cui
 subordina  all'accordo  delle  parti  la  lettura  dei  verbali delle
 dichiarazioni precedentemente rese dalle persone  indicate  nell'art.
 210 c.p.p. qualora si siano avvalse della facolta' di non rispondere;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il giudizio in corso;
   Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al p.m.,
 a tutte le parti in causa ed ai loro difensori nonche' al  Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri e di comunicare la stessa al Presidente
 della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato.
     Napoli, addi' 5 novembre 1997
                          Il presidente: Garzo
                                      I giudici: Giannelli - Fallarino
 98C0354