P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p., come sostituito dall'art. 1 della legge n. 267/1997, nella parte in cui subordina all'accordo delle parti la lettura dei verbali delle dichiarazioni precedentemente rese dalle persone indicate nell'art. 210 c.p.p. qualora si siano avvalse della facolta' di non rispondere; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al p.m., a tutte le parti in causa ed ai loro difensori nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicare la stessa al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato. Napoli, addi' 5 novembre 1997 Il presidente: Garzo I giudici: Giannelli - Fallarino 98C0354