Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.-l. 20 settembre 1996, n. 489 (Interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996), come convertito dalla legge 5 novembre 1996, n. 578, nella parte in cui consente che i programmi interregionali, da chiunque proposti, possano essere approvati senza lo specifico consenso di ciascuna delle regioni o province autonome nel cui territorio sono destinati ad essere attuati, secondo le rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati; Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.-l. 20 settembre 1996, n. 489, sollevata, in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Trento con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0359