Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,  del
 d.-l.   20   settembre   1996,  n.  489  (Interventi  programmati  in
 agricoltura per l'anno 1996), come convertito dalla legge 5  novembre
 1996,  n.    578,  nella  parte  in  cui  consente  che  i  programmi
 interregionali, da chiunque proposti, possano essere approvati  senza
 lo  specifico  consenso di ciascuna delle regioni o province autonome
 nel cui territorio sono  destinati  ad  essere  attuati,  secondo  le
 rispettive competenze, gli interventi in essi contemplati;
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 2, comma 4, del medesimo d.-l. 20 settembre 1996,  n.  489,
 sollevata,  in riferimento all'art. 8, numero 21, e all'art. 16 dello
 statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, nonche' all'art.  4  del
 d.lgs.  16 marzo 1992, n. 266, dalla provincia autonoma di Trento con
 il ricorso indicato in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1998.
                         Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Onida
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 1 aprile 1998.
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0359