P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione IV), interlocutoriamente pronunciando sull'appello cautelare in epigrafe; Ritiene rilevante e non manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di costituzionalita' della legge della regione Marche 9 maggio 1997, n. 30 sia nel suo testo integrale, sia in particolare nei suoi artt. 3 (specialmente terzo comma), 4, 7, 8, 9, 13, per il potenziale contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 44, 97 e 117 (per violazione di vari principi della legislazione nazionale, pure in motivazione evidenziati); Sospende in via precaria i provvedimenti impugnati in primo grado con ricostituzione precaria degli organi consortili ordinari al solo fine di consentire lo svolgimento del giudizio incidentale di costituzionalita'; Riserva ogni altra pronuncia definitiva sulla domanda cautelare in questa sede di appello, il cui giudizio contestualmente sospende, fino alla prima camera di consiglio utile successiva alla restituzione degli atti da parte della Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della Sezione, gli atti di causa siano trasmessi alla Corte costituzionale e la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Giunta regionale, nonche' comunicata al Presidente del Consiglio regionale ed alle parti in causa. Roma, addi' 11 novembre 1997 Il presidente: Iannotta L'estensore: Numerico 98C0374