IL VICE PRETORE
   A scioglimento della riserva che precede;
   Rilevato  che  l'opponente  ha sollevato, avanti questo giudicante,
 analoga eccezione d'incostituzionalita' dell'art. 223, comma  2,  del
 C.d.S.,  gia'  proposta  avanti  il  pretore,  titolare  del medesimo
 ufficio, e che la stessa ha trovato accoglimento con ordinanza datata
 5 novembre 1996;
   Ritenuto di  condividere  in  toto  le  argomentazioni  svolte  dal
 magistrato  titolare  con  riferimento sia alla connessione obiettiva
 dell'illecito amministrativo con un  reato,  che  all'interdipendenza
 del  giudizio  di  colpevolezza  tra responsabilita' amministrativa e
 penale, la quale si riverbera anche tra giudizio di opposizione  alla
 sospensione  della  patente,  cautelare  prefettizia,  ed al giudizio
 penale;
   Considerato che le argomentazioni assunte nella citata ordinanza  5
 novembre  1996  di  questa  pretura,  cui  per brevita' ci si riporta
 integralmente, conducono ad un giudizio conclusivo di  non  manifesta
 infondatezza della medesima questione di costituzionalita', sollevata
 dall'opponente anche nel presente giudizio;
   Ritenuto  che,  essendo  stato proposto il ricorso introduttivo del
 presente giudizio avverso  un'ordinanza  prefettizia  di  sospensione
 della   patente,  l'eccezione  di  illegittimita'  costituzionale  e'
 rilevante.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  223 C.d.S. in
 relazione  agli  artt.  4,  13,  16,  24,  27  e   35   della   Carta
 costituzionale;
   Ordina  che  al  presente  provvedimento  sia  allegata,  in  copia
 autentica,  l'ordinanza  datata  5  novembre  1996,  pronunziata  dal
 magistrato  titolare  di  quest'ufficio  nel  giudizio,  pendente tra
 Godino Luciano e la prefettura di Venezia;
   Sospende  il  presente  giudizio  e  dispone  che,  a  cura   della
 cancelleria,  la  presente ordinanza sia notfficata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e sia  comunicata  al  Presidente  del  Senato
 della  Repubblica,  al  Presidente  della Camera dei deputati ed alle
 parti costituite.
     Chioggia, addi' 9 dicembre 1997
                       Il vice pretore: Salvagno
                              IL PRETORE
   Sciolta la riserva che precede e letti gli atti del proc. civ.   n.
 3575/1997, pronuncia la seguente ordinanza;
   Rileva,  in  primo  luogo,  il giudicante che in base all'art. 222,
 C.d.S.,  qualunque  violazione  a  disposizione  del  codice  stesso,
 nessuna esclusa, puo' costituire presupposto per l'applicazione della
 sanzione  amministrativa  accessoria della sospensione della patente,
 purche' da tale condotta illecita derivino danni alle persone,  e  in
 particolare  quando  dal  fatto complessivamente considerato sortisca
 una  lesione  personale  (colposa)   e/o   un   omicidio   (colposo),
 giudizialmente accertati in sede penale.
    In questi casi, in sostanza, siamo in presenza di un fatto storico
 complesso (o se si preferisee un complesso di fatti) costituente (i),
 ad un tempo, illecito penale e illecito amministrativo (come nel caso
 in cui ad es. l'agente: a) per eccesso di velocita' nella guida della
 propria   autovettura;   b)   tamponi   l'autovettura,   in  fase  di
 rallentamento, che lo precede, cosi';  c)  provocando  la  morte  del
 conducente); colla conseguenza che l'autorita' giudiziaria chiamata a
 giudicarlo  estende  il  suo accertamento non gia' solo alla condotta
 offensiva e all'evento lesivo conseguente (tamponamento  e  decesso),
 altrimenti penalmente irrilevanti, ma anche ai profili soggettivi del
 fatto,   peraltro   intimamente   collegati  alla  sussistenza  della
 violazione amministrativa  (eccesso  di  velocita'),  consistendo  la
 colpa, giustappunto, in una imprudenza, negligenza o imperizia ovvero
 nell'inosservanza  di leggi, ivi compreso il codice della strada e le
 sue singole disposizioni, regolamenti, ordini e discipline.
   Nel caso di specie, in particolare,  la  violazione  amministrativa
 contestata   (omessa   precedenza  ai  pedoni  che  transitano  sugli
 attraversamenti pedonali), normalmente sanzionata con  la  mera  pena
 pecuniaria  (art.    191  C.d.S.), intanto puo' dare luogo, altresi',
 alla  ben  piu'  grave  sanzione  amministrativa   accessoria   della
 sospensione  della  patente,  in  quanto  sia  connessa alla distinta
 condotta consistente nel  cagionare  (ad  es.  investendole)  lesioni
 personali  a  terze  persone, si' da integrare, in definitiva, quella
 colpa senza la quale la  condotta  dannosa  (ma  non  volontariamente
 lesiva) non costituirebbe reato per difetto dell'elemento soggettivo.
 In  sintesi: mentre la mera omissione di precedenza non e' idonea, di
 per se', a cagionare lesioni ai pedoni, e  non  costituisce  pertanto
 reato,  ma  semplice  violazione  amministrativa,  per  l'incontro la
 condotta materiale consistente  nell'investire  involontariamente  un
 pedone,  non  ha  rilievo  penale  se  non  e'  accompagnata da colpa
 consistita,  per  ipotesi,  nell'omessa  precedenza,  in   violazione
 dell'art.  222 C.d.S.
   Donde  la  conseguenza  che  la fattispecie che ci occupa e' uno di
 quei casi di "connessione obbiettiva con un reato  (cfr.  La  rubrica
 dell'art.  22l  C.d.S.)"  nei  quali "l'esistenza di un reato dipende
 dall'accertamento di una violazione non costituente reato".
   Il giudicante osserva, in secondo  luogo,  che  l'art.  223  c.d.s.
 attribuisce  al  prefetto il potere di sospendere provvisoriamente la
 validita' della patente, ove  sussistano,  a  suo  giudizio,  fondati
 elementi di una evidente responabilita', nelle ipotesi di reato sopra
 considerate, e cioe' quando si ipotizza che siano derivati danni alle
 persone  da  una violazione qualsiasi alle norme del codice stradale:
 e un tanto pure a prescindere  dall'effettivo  sucessivo  svolgimento
 dell'azione penale (mancato esercizio del diritto di querela, ove sia
 necessaria   siffatta   condizione  di  procedibilita';  sopraggiunta
 archiviazione  della  notitia  criminis),  ovvero   indipendentemente
 dall'effettivo  accertamento  del  fatto-reato (compresivo di tutti i
 suoi elementi costitutivi: colpa, condotta materiale, danno, nesso di
 causalita') da parte dell'autorita' giudiziaria che, a ben vedere, in
 caso di rinvio a giudizio, potrebbe anche disattendere  quella  prima
 delibazione provvisoria, resa in sede anministrativa, e prosciogliere
 l'imputato.  In entrambi i casi, pertanto, l'autorita' amministrativa
 in   questione,   sostituendosi   all'autorita'   giudiziaria   nella
 valutazione della rilevanza penale del fatto,  verrebbe  ad  irrogare
 una  vera  e  propria sanzione, siccome pesantemente afflittiva e non
 reversibile  nei  suoi  effetti  pratici  ed  economici,  in  assenza
 dell'unico  presupposto che la giustitica:  la effettiva consumazione
 (giudizialmente  accertata)  di  un  reato  colposo   strutturalmente
 dipendente da una violazione amministrativa.
   In  altri termini, poiche' l'illecito amministrativo in quanto tale
 (qui l'omessa preedenza ai pedoni) e' sanzionato  esclusivamente  con
 pena pecuniaria, la responsabilita' che, in forza dell'art. 222 cit.,
 il prefetto e' chiamato a valutare (in termini di evidenza desunta da
 fondati   elementi),  al  fine  dell'applicazione  della  sospensione
 provvisoria della patente, e' giustappunto la responsabilita'  penale
 del  contravventore: la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
 del reato colposo, e non gia' solo la violazione amministrativa dalla
 quale, come si e' visto, la fattispecie penale anche dipende, ma  non
 in guisa esclusiva, integrandone il solo momento della colpa.
   Osserva,  infine,  chi  scrive  che  anche  in caso di accertamento
 giudiziario del reato colposo in esame, la  misura  afflittiva  della
 sospensione   della   patente,   siccome   definitivamente  stabilita
 dall'autorita' giudiziaria potrebbe  essere  di  durata  inferiore  a
 quella, per ipotesi, disposta dal prefetto ex art. 222.
   Sicche'  verrebbe  ad  essere  di  fatto  vanificato  il principio,
 autorevolmente ribadito dal giudice  di  legittimita',  per  cui  "la
 durata   della   sospensione  della  patente  di  guida  deve  essere
 ragguagliata alla gravita' del fatto ed alla pericolosita'  specifica
 nella  guida  dimostrata dal condannato" (cfr. Cass. sez. u. sentenza
 n. 930 del 29 gennaio 1996).
   Tutto  questo  premesso,  rileva  il  giudicante  che  il   sistema
 delineato  dalle  norme  del  C.d.S.  in  esame  appare  inficiato da
 irragionevolezza,  attribuendosi  all'autorita'   amministrativa   un
 potere   afflittivo   di  fatto  svincolato  dal  presupposto  (reato
 accertato  e  conclamato)   che   soltanto,   in   teoria,   dovrebbe
 giustificarne  l'esercizio  consistente nella sospensione provvisoria
 del documento abilitativo alla guida,  trattandosi,  per  definizione
 dello stesso legislatore, di una sanzione accessoria all'accertamento
 del  reato  (cfr.  la  rubrica  dell'art.    222  C.d.S.); nonche' in
 potenziale  conflitto  colle  stesse  determinazioni   dell'autorita'
 giudiziaria  riguardo  all'an  e al quantum, in spregio del principio
 per cui non vi puo' essere pena (conseguente a  un  reato)  sia  essa
 pure  accessoria,  senza  preventivo  giudizio  penale in ordine alla
 sussistenza di quel  reato.  E  cio'  tanto  piu'  in  quanto,  viene
 prevista  una  misura amministrava (ritiro provvisorio della patente)
 che ha degli effetti pratici afflittivi indubitabili,  non  gia'  per
 punire  un  fatto-reato  accertato  ma,  come si desume dalla rubrica
 dell'art. 223, semplicemente in conseguenza a una ipotesi di reato, e
 cioe' di una mera astrazione, in violazione dello stesso principio di
 presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva (art.   27
 della Cost.). In definitiva, il meccanismo sopra delineato sembra dar
 vita  a  una  vera  e  propria  pena  preventiva:  senza  che  vi sia
 affermazione di responsabilita', o  rimedio  in  caso  di  errori  di
 valutazione o di eccessi nella determinazione della durata, in quanto
 inopportunamente anticipata, rispetto a un successivo giudizio penale
 solo eventuale e in ogni caso dagli esiti non scontati.
   Ne'  sembra potersi argomentare il contrario da una supposta natura
 cautelare della sospensione  provvisoria  della  patente,  in  quanto
 detta  misura  presuppone esclusivamente un giudizio sulla ricorrenza
 dei fondati elementi di una evidente responsabilita', con  esclusione
 di  qualsiasi  valutazione  sul  pericolo  di  una reiterazione della
 condotta antigiuridica o di  altri  paventati  pericoli,  non  meglio
 precisati,   nelle  more  del  giudizio  penale.  Tale  funzione  non
 punitiva, ma semplicemente cautelare, peraltro, non avrebbe senso ove
 si consideri che il giudizio penale (si  ribadisce  solo  eventuale),
 avrebbe  inizio  con  ogni  probabilta',  secondo  quanto sappiamo, a
 distanza di mesi   o  addirittura  di  anni  dalla  restituzione  del
 documento  abilitativo,  siccome  ritirato  in sede amministrativa al
 massimo per un anno (art. 223, comma 2).
   Ne' infine, sembra che il rimedio  giurisdizionale  introdotto  dal
 legislatore, con la previsione di una possibile immediata impugnativa
 dell'ordinanza  di  sospensione,  innanzi  al pretore, ai sensi degli
 artt. 22  e  23  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689  (siccome
 richiamati dall'art. 205 C.d.S., ultimo comma, a sua volta richiamato
 dall'art.     223,  comma  5,  C.d.S.)  sia  idonea  a  ricondurre  a
 ragionevolezza il meccanismo meramente  sanzionatorio  in  questione.
 Sotto  questo profilo, di vero, il giudizio di opposizione deve avere
 riguardo  alla  sussistenza  di  tutti  gli  elementi,  materiali   e
 soggettivi,   che  costituiscono,  nel  loro  complesso  considerati,
 conditio sine qua non della  sanzione  accessoria  in  esame,  ed  e'
 pertanto  esso  stesso  in  potenziale  conflitto  con  gli esiti del
 successivo, peraltro solo eventuale, giudizio penale.  Nello  stesso,
 inoltre,  il  presunto  contravventore  gode  di garanzie processuali
 ridotte rispetto a quelle previste in sede penale, potendo il giudice
 dell'impugnativa liberamente interrogarlo (su circostanze  che  hanno
 rilevanza penale), trarre argomenti di prova dalle sue risposte, e in
 generale  dal  suo  contegno,  disporre,  inoltre, anche d'ufficio, i
 mezzi di prova  che  ritiene  necessari,  compresa  la  citazione  di
 testimoni  senza  la formulazione di capitoli, e, infine, convalidare
 il  provvedimento  opposto se alla prima udienza l'opponente o il suo
 procuratore  non  si  presentano  senza   addurre   alcun   legittimo
 impedimento.
   In  definitiva, alla luce delle suesposte considerazioni non sembra
 manifestamente infondata la eccezione di incostituzionalita', siccome
 sollevata, sotto molteplici profili, nei  propri  atti  introduttivi,
 dalla  difesa del ricorrente che, dopo aver richiamato gli artt. 13 e
 24 della Cost., e il principio  costituzionale  della  divisione  dei
 poteri,  censura  l'art.  223,  comma  2,  C.d.S.  nella parte in cui
 consente all'autorita' amministrativa di disporre provvisoriamente la
 sospensione della patente, e "prima  ancora  che  il  giudice  penale
 abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto
 titolare  della  patente  di  guida,  ma persino prima ancora che una
 notitia di reato sia iscritta a suo carico e che egli  abbia  assunto
 la  qualifica  di  indagato";  mette  in  rilievo  "che  ove  mai  si
 consentisse al prefetto di applicare la sanzione accessoria in parola
 indipendentemente dalle sorti del procedimento  penale,  ove  mai  la
 notizia   di   reato,   sempre   che  la  stessa  sia  mai  pervenuta
 all'autorita' giudiziaria  inquirente,  venisse  archiviata  per  sua
 manifesta  infondatezza,  al  cittadino sarebbe irrogata una sanzione
 senza che reato vi sia mai stato, e cio' in contrasto con  io  stesso
 comma 2 dell'art. 223"; denuncia, in definitiva, la natura afflittiva
 e  comunque immediatamente limitativa della liberta' del cittadino di
 detta sanzione,  con  gravi  danni  in  particolare  per  "chi,  come
 l'opponente utilizza l'auto per ragioni di lavoro", e l'arbitrarieta'
 dell'automatismo normativamente delineato dal legislatore, in base al
 quale   "l'accertamento   di  lesioni  personali  conseguenti  ad  un
 incidente stradale legittima sempre  e  comunque  l'adozione  in  via
 preventiva  di  una sanzione accessoria", con conseguente lesione del
 diritto di difesa.