P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 223 C.d.S, in relazione agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Carta costituzionale; Sospende, pertanto, il presente giudizio, dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Chioggia, addi' 5 novembre 1996 Il pretore: (firma illeggibile) 98C0377