P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  la  rilevanza  e  la  non  manifesta  infondatezza  della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  223 C.d.S, in
 relazione  agli  artt.  4,  13,  16,  24,  27  e   35   della   Carta
 costituzionale;
   Sospende,  pertanto,  il presente giudizio, dispone la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata
 al Presidente del Senato  della  Repubblica  e  al  Presidente  della
 Camera dei deputati.
     Chioggia, addi' 5 novembre 1996
                    Il pretore: (firma illeggibile)
 98C0377