Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 53 codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Santosuosso Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0416