Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 53 codice di procedura civile, sollevata, in
 riferimento agli artt. 3 e 107, terzo comma, della Costituzione,  dal
 Tribunale di Lecce con  l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Santosuosso
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0416