IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha emesso la seguente ordinanza che promuove giudizio di legittimita' costituzionale nel procedimento penale contro Hofer Gerhard, nato a San Candido (Bolzano), il 9 aprile 1966, residente a Villabassa (Bolzano), via Lana n. 8 difeso dall'avv. Marco Dall'Aglio di fiducia, imputato del reato p. e p. dagli artt. 49 e 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 per aver trasportato sulla autovettura Volkswagen Golf tg Bolzano 393293 complessivi 115 litri di olio da gas, senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa e comunque con modalita' atipiche ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo citato. In Prato Brava (Bolzano), il 26 marzo 1997. Letti gli atti, osserva quanto segue. Nel corso di un controllo al Valico stradale di Passo Drava la Guardia di finanza constatava che il signor Hofer Gerhard trasportava nel bagagliaio dell'autovettura tipo Volkswagen Golf 1300 da lui condotta tre taniche da 30 litri ed una tanica da 25 litri (per una capacita' complessiva di 115 litri) di gasolio per riscaldamento, partita "presumibilmente gia' immessa in consumo nel territorio austriaco". Rilevava quindi che il sig. Hofer aveva sottratto il gasolio al pagamento dell'accisa nazionale poiche' lo stava trasportando senza la prescritta documentazione di accompagnamento. Secondo le nuove disposizioni di legge i privati possono trasportare oli minerali per uso proprio pagando l'accisa unicamente nello Stato nel quale i prodotti vengono acquistati solo se il quantitativo e' inferiore a 10 litri o il trasporto degli oli minerali avviene in "serbatoi normali" (cioe' installati dai costruttori che consentono l'utilizzazione diretta del carburante) o in "contenitori per usi speciali" (cioe' muniti di particolari dispositivi) (art. 11 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). Al di fuori di questi casi gli oli minerali si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi si devono osservare le disposizioni dell'art. 10 del medesimo decreto, in base al quale i prodotti sono soggetti al pagamento dell'accisa nazionale e la circolazione degli stessi deve avvenire con un documento di accompagnamento. In caso contrario, nel caso cioe' di trasporto senza la specifica documentazione prevista in relazione all'accisa, l'olio minerale trasportato si considera di illecita provenienza ed al trasportatore si applicano le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta (art. 49 ed art. 40 stesso decreto). Il p.m. contestava quindi all'imputato la violazione combinata degli artt. 49 e 40 del citato decreto legislativo. L'Hofer infatti aveva traportato un prodotto sottoposto ad accisa senza la prescritta documentazione e quindi gli dovevano essere applicate le pene previste per la sottrazione del prodotto al pagamento dell'imposta (reclusione da 6 mesi a 3 anni con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15.000.000, con la confisca del prodotto sequestrato, del mezzo di trasporto e dei contenitori di trasporto). All'udienza preliminare il difensore dell'imputato ha fatto presente la propria intenzione di chiedere alla successiva udienza applicazione della pena patteggiata o giudizio abbreviato. Questo giudice ha quindi ritenuto di sollevare d'ufficio questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 49 decreto legislativo n. 504/1995 prevedendo lo stesso, con il richiamo all'art 40, una pena di entita' eccessiva. La questione risulta rilevante ai fini della decisione non contestando l'imputato il fatto cosi' come contestato ed essendo quindi necessario, prima di addivenire ad una scelta di rito alternativo, una decisione di questa ecc.ma Corte sulla legittimita' costituzionale della norma incriminatrice in riferimento alla pena prevista. L'eccezione, inoltre, si ritiene non manifestamente infondata. Infatti nel caso di specie l'Hofer si era recato ad acquistare gasolio per riscaldamento (solo 115 litri) nella vicina Austria, nei pressi del confine, ove il costo degli oli minerali e' leggermente inferiore, gasolio che avrebbe utilizzato soltanto per pochi giorni nel corso dell'inverno per il riscaldamento suo e della famiglia e che non era certo destinato a fini commerciali. Il legislatore ha pero' stabilito che si intendono acquistati per fini commerciali gli oli minerali traspottati con modalita' atipiche (quelle precedentemente indicate) e che chi li trasporta senza la specifica documentazione comprovante il pagamento dell'accisa e' come se trasportasse prodotti "di illecita provenienza", ai sensi dell'art. 49 viene quindi sottoposto alla pena prevista per la sottrazione del prodotto al pagamento dell'imposta, vale a dire alla pena sancita dall'art. 40 della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni. Ove si consideri che nel caso di specie l'imposta evasa ammontava a complessive lire 85.959 - secondo il calcolo dell'Ufficio tecnico di finanza di Trento, non v'e' chi non veda come la pena comminata risulti del tutto spropositata rispetto alla gravita' della condotta ed alla funzione della pena. La sproporzione non muta neppure tenendo conto del prevedibile riconoscimento di riduzioni per il rito o del possibile riconoscimento di attenuanti. Nel prevedere la pena della reclusione e quella della multa non inferiore in ogni caso a 15 milioni (oltre alla confisca dell'autoveicolo) pare che il legislatore non abbia preso in considerazione le minime violazioni di imposta e la realta' sociale del fenomeno che vede spesso persone di modesta condizione economica recarsi nella vicina Austria ad acquistare pochi litri di gasolio per il riscaldamento per risparmiare qualcosa. Non pare accettabile che per una condotta cosi' lieve che non lede alcun valore sociale e che causa all'amministrazione delle finanze un minimo danno, una persona di modeste condizioni economiche corra il rischio di vedersi preliminarmente sequestrare ed eventualmente confiscare l'autovettura, condannare, come minimo, ad una pena della reclusione non inferiore a sei mesi e successivamente spogliare dei suoi beni per far fronte al pagamento della salatissima multa. Non si vede inoltre per quale motivo il legislatore abbia ritenuto di prevedere un'attenuante per il solo gas metano: nel comma quinto dell'art. 40 e' prevista la sola pena pecuniaria, comunque molto contenuta (multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa non inferiore in ogni caso a lire un milione) qualora la quantita' di metano sottratto al pagamento dell'imposta sia inferiore a 5.000 metri cubi. Per quanto riguarda gli altri oli minerali il legislatore ha si' previsto la possibilita' che la quantita' degli stessi sottratta al pagamento dell'accisa sia inferiore a 100 chilogrammi, come avviene nel caso di specie avendo l'imputato trasportato 94,3 chilogrammi di gasolio, assoggettando giustamente tale lieve ipotesi alla sola sanzione amministrativa, ma l'ha inspiegabilmente limitata alle sole violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo citato, (usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta di prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate). Gia' in altre sentenze questa ecc.ma Corte ha rilevato evidente sproporzione fra disvalore sociale del fatto ed effettiva sanzione legislativamente prevista e quindi un uso irragionevole della discrezionalita' della legge, sproporzione che pare ricorrere nella norma in esame. Questo giudice ritiene quindi che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 decreto legislativo n. 504/1995 in relazione all'art. 40 dello stesso decreto legislativo non sia manifestamente infondata sia con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto vi e' evidente disparita' di trattamento quoad poenam con la previsione di pene molto piu' lievi in casi assolutamente analoghi, sia con riferimento all'art. 27 della Costituzione in quanto non pare che la pena prevista negli articoli citati nella sua eccessivita' possa avere un fine rieducativo.