P.Q.M.
   Visto  l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e gli artt. 1 e seguenti
 d.c.c. 16 marzo 1956;
   Dichiara non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 in relazione agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione italiana, nella parte in cui  punendo
 il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la
 pena  prevista  per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al
 pagamento dell'imposta, cioe' con la  pena  prevista  dall'art.    40
 stesso  decreto legislativo della reclusione da sei mesi a tre anni e
 con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non  inferiore
 in  ogni caso a lire 15 milioni di multa e quindi con una pena minima
 di sei mesi di reclusione  e  di  15  milioni  di  multa,  non  tiene
 irragionevolmente   conto  della  concreta  capacita'  economica  del
 soggetto  e  dello  scarso  disvalore  sociale  nel  caso  di  minimo
 quantitativo  di oli minerali trasportati senza documento comprovante
 il pagamento dell'accisa e quindi di minima  violazione  di  imposta,
 cosi'  creando  disparita' di trattamento e violando il principio del
 fine rieducativo della pena;
   Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi  gli  atti
 alla Corte costituzionale, previe comunicazioni e notifiche di rito.
     Bolzano, addi' 3 febbraio 1998
             Il giudice per le indagini preliminari: Burei
 98C0472