P.Q.M. Visto l'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 e gli artt. 1 e seguenti d.c.c. 16 marzo 1956; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 d.lgs. 26 ottobre 1995 in relazione agli artt. 3 e 27 della Costituzione italiana, nella parte in cui punendo il trasporto di oli minerali senza la specifica documentazione con la pena prevista per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, cioe' con la pena prevista dall'art. 40 stesso decreto legislativo della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni di multa e quindi con una pena minima di sei mesi di reclusione e di 15 milioni di multa, non tiene irragionevolmente conto della concreta capacita' economica del soggetto e dello scarso disvalore sociale nel caso di minimo quantitativo di oli minerali trasportati senza documento comprovante il pagamento dell'accisa e quindi di minima violazione di imposta, cosi' creando disparita' di trattamento e violando il principio del fine rieducativo della pena; Sospende il procedimento in corso ed ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale, previe comunicazioni e notifiche di rito. Bolzano, addi' 3 febbraio 1998 Il giudice per le indagini preliminari: Burei 98C0472