P. Q. M.
   Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1  e  23
 legge 11 marzo 1953, n. 86
   Solleva  di  ufficio  la  questione  di legittimita' costituzionale
 degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione
 degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo  comma;  27,
 secondo comma della Costituzione.
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e sospende il processo in corso.
   Ordina che a cura della  cancelleria  l'ordinanza  di  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata ai presidenti delle due Camere
 del parlamento.
     Tivoli, cosi' pronunciata l'11 febbraio 1998
                        Il pretore: dott. Croce
 98C0477