P. Q. M. Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 86 Solleva di ufficio la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 34, 431, 566 c.p.p.; 138 disp. att. c.p.p. per violazione degli artt. 3, primo comma; 24, secondo comma; 25, primo comma; 27, secondo comma della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il processo in corso. Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del parlamento. Tivoli, cosi' pronunciata l'11 febbraio 1998 Il pretore: dott. Croce 98C0477