P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991 n. 249 in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione e al principio della generale razionalita' della legge in conformita' alla Costituzione, nella parte in cui e' stabilito che la restituzione dei contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi in cui il decesso dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo. Ordina che a cura della Cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni qui ordinate, alla Corte costituzionale. Rivarolo Canavese, addi' 15 aprile 1998 Il pretore: Rocchetti 98C0496