P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestatamente infondata la questione di
 illegittimita'  costituzionale dell'art. 21 della legge 5 agosto 1991
 n. 249 in riferimento agli artt. 3  e  38  della  Costituzione  e  al
 principio della generale razionalita' della legge in conformita' alla
 Costituzione, nella parte in cui e' stabilito che la restituzione dei
 contributi ai superstiti avvenga solo nella ipotesi in cui il decesso
 dell'iscritto sia avvenuto in costanza di rapporto assicurativo.
   Ordina  che  a  cura  della  Cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  ai
 Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
   Dispone  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti, unitamente alle prove delle notificazioni e comunicazioni
 qui ordinate, alla Corte costituzionale.
     Rivarolo Canavese, addi' 15 aprile 1998
                         Il pretore: Rocchetti
 98C0496