P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  27  legge  n.  223/1991  per
 contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio
 vengano immediatamente trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che
 copia  della  presente  ordinanza  venga notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera  e  al
 Presidente del Senato.
     Venezia, addi' 27 novembre 1995".
   La  Corte cost. emetteva quindi la ordinanza n. 424 del 1996 di cui
 si trascrive il dispositivo "dichiara la  manifesta  inammissibilita'
 della  questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 27 della
 legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
 mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione delle  direttive
 della  Comunita'  europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni
 in materia di mercato del lavoro),  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3,  23  e  38  della  Costituzione, del pretore di Venezia con
 l'ordinanza di cui in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996".
   La  decisione  della Corte veniva giustificata con riferimento alla
 inadeguata motivazione della ordinanza di remissione alla Corte sulle
 circostanze relative alla appartenenza  del  lavoratore  ad  uno  dei
 settori   lavorativi   in   crisi,  espressamente  destinatari  della
 previsione di cui alla norma impugnata, nonche' sulla sussistenza dei
 requisiti di anzianita' contributiva richiesti dall'art. 27 legge  n.
 223/1991  ai  fini  del  riconoscimento  del beneficio dell'accredito
 contributivo.
   Tanto premesso si rileva quindi, ad integrazione  della  precedente
 ordinanza, che:
     quanto  al  primo requisito il ricorrente risultava dipendente al
 momento  del  pensionamento   della   societa'   Alumix   S.p.a.   in
 liquidazione  coatta amministrativa, e che ai sensi del comma 6 della
 legge n.   223/1991, la facolta' di  pensionamento  anticipato  viene
 riconosciuta   anche   "ai   lavoratori   dipendenti   delle  imprese
 industriali del settore  siderurgico  privato  ...",  per  cui,  come
 peraltro   mai   contestato   dall'Inps,   deve  ritenersi  certa  la
 appartenenza del ricorrente ad uno dei settori  lavorativi  in  crisi
 destinatari della previdenza di cui alla norma impugnata;
     quanto   al   secondo   requisito,   la  anzianita'  contributiva
 richiesta, secondo la normativa impugnata, e' di almeno trenta anni e
 dalla documentazione allegata al ricorso in riassunzione  -  estratto
 conto  contribuzione redatto dall'Inps - risultano versati contributi
 in misura superiore a quella prevista dalla legge.
   Risultando pertanto sussistenti tutti gli altri requisiti per avere
 diritto al beneficio dell'accredito contributivo  previsto  dall'art.
 27  legge  n.  223/1991,  la questione di legittimita' costituzionale
 risulta  rilevante,   e   non   manifestamente   infondata   per   le
 argomentazioni esposte nella ordinanza precedente e sopra trascritta.
                               P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  27  legge  n.  223/1991  per
 contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione;
   Sospende il presente giudizio;
   Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio
 vengano immediatamente trasmessi  alla  Corte  costituzionale  e  che
 copia  della  presente  ordinanza  venga notificata al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera  e  al
 Presidente del Senato.
     Venezia, addi' 13 febbraio 1998
                          Il pretore: Perdibon
 98C0512