P. Q. M. Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3, 32, 38 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Venezia, addi' 27 novembre 1995". La Corte cost. emetteva quindi la ordinanza n. 424 del 1996 di cui si trascrive il dispositivo "dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione delle direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23 e 38 della Costituzione, del pretore di Venezia con l'ordinanza di cui in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1996". La decisione della Corte veniva giustificata con riferimento alla inadeguata motivazione della ordinanza di remissione alla Corte sulle circostanze relative alla appartenenza del lavoratore ad uno dei settori lavorativi in crisi, espressamente destinatari della previsione di cui alla norma impugnata, nonche' sulla sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva richiesti dall'art. 27 legge n. 223/1991 ai fini del riconoscimento del beneficio dell'accredito contributivo. Tanto premesso si rileva quindi, ad integrazione della precedente ordinanza, che: quanto al primo requisito il ricorrente risultava dipendente al momento del pensionamento della societa' Alumix S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa, e che ai sensi del comma 6 della legge n. 223/1991, la facolta' di pensionamento anticipato viene riconosciuta anche "ai lavoratori dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico privato ...", per cui, come peraltro mai contestato dall'Inps, deve ritenersi certa la appartenenza del ricorrente ad uno dei settori lavorativi in crisi destinatari della previdenza di cui alla norma impugnata; quanto al secondo requisito, la anzianita' contributiva richiesta, secondo la normativa impugnata, e' di almeno trenta anni e dalla documentazione allegata al ricorso in riassunzione - estratto conto contribuzione redatto dall'Inps - risultano versati contributi in misura superiore a quella prevista dalla legge. Risultando pertanto sussistenti tutti gli altri requisiti per avere diritto al beneficio dell'accredito contributivo previsto dall'art. 27 legge n. 223/1991, la questione di legittimita' costituzionale risulta rilevante, e non manifestamente infondata per le argomentazioni esposte nella ordinanza precedente e sopra trascritta. P. Q. M. Visti gli artt. 131 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27 legge n. 223/1991 per contrasto con gli artt. 3, 32 e 38 della Costituzione; Sospende il presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria agli atti del presente giudizio vengano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera e al Presidente del Senato. Venezia, addi' 13 febbraio 1998 Il pretore: Perdibon 98C0512