P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953;
   Il giudice per le  indagini  preliminari  presso  il  tribunale  di
 Messina  solleva  d'ufficio  questione di legittimita' costituzionale
 degli artt. 38 t.u.l.p.s. e artt. 2 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895
 e 10 e 14, legge  14  ottobre  1974,  n.  497,  nella  parte  in  cui
 prevedendo  come reato la illegale detenzione di armi comuni da sparo
 non distinguono la posizione di chi non abbia ripetuto la denuncia di
 un'arma da quella di chi non abbia ripetuto la  denuncia  di  un'arma
 gia' regolarment denunziata e pervenutagli in eredita' per violazione
 dell'art. 3 della Costituzione;
   Sospende  il  giudizio  nei  confronti  di Rizzo Giuseppe fino alla
 decisione della questione da parte della Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi  alla
 Corte  costituzionale  e  che la presente ordinanza sia notificata ai
 difensori,  al  Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   nonche'
 comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento.
     Messina, addi' 29 gennaio 1998
                    Il giudice: (firma illeggibile)
 98C0539