Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal pretore di Siracusa, con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Neppi Modona Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola 98C0559