Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la  manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  444  del codice di procedura
 penale, sollevata, in riferimento agli artt.3 e 27, primo, secondo  e
 terzo  comma,  della  Costituzione,  dal  pretore  di  Siracusa,  con
 l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                      Il redattore: Neppi Modona
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 13 maggio 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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