ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 160 del  codice
 penale,  promosso  con ordinanza emessa il 25 luglio 1997 dal pretore
 di Lecce, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  41,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  22 aprile 1998 il giudice
 relatore Giuliano Vassalli.
   Ritenuto che il pretore di Lecce, con ordinanza emessa il 25 luglio
 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo  comma,
 della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.   160 del codice penale,  nella  parte  in  cui  prevede  -
 secondo   l'interpretazione   delle  sezioni  unite  della  Corte  di
 cassazione - che il corso della prescrizione del reato e'  interrotto
 dalla  emissione del decreto di citazione a giudizio, senza che a tal
 fine rilevi la data della relativa notificazione.
   Considerato  che  questa  Corte,  chiamata  a  pronunciarsi   sulla
 identica  questione  sollevata  dal medesimo   giudice con precedente
 ordinanza, ha avuto modo di precisare che l'art. 555, comma 1,  lett.
 h),  cod.    proc.  pen.,  espressamente prevede, fra i requisiti del
 decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al  pretore,
 la  data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico ministero, ma
 anche  dell'ausiliario  che   lo   assiste,   sicche',   essendo   la
 sottoscrizione  dell'ausiliario  volta  a  certificare l'autenticita'
 dell'atto "anche riguardo alla data", e'  soltanto  con  quest'ultima
 sottoscrizione  che  l'atto medesimo puo' dirsi perfezionato nei suoi
 requisiti di sostanza e di forma e spiegare, quindi, gli effetti  che
 ad esso l'ordinamento riconnette (v. ordinanza n. 155 del 1997);
     che   nella   specie,   pur  essendo  l'ordinanza  di  rimessione
 successiva alla richiamata pronuncia di questa Corte,  il  giudice  a
 quo  ha  omesso di precisare se la sottoscrizione dell'ausiliario sia
 intervenuta prima o dopo lo spirare del termine di  prescrizione,  in
 tal    modo    rendendo   l'atto   introduttivo   del   giudizio   di
 costituzionalita' privo di motivazione in  ordine  all'indispensabile
 requisito della rilevanza;
     che,  pertanto,  la  questione  proposta  deve  essere dichiarata
 manifestamente inammissibile.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.