IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13821/1997 proposto dal dott. Franco Bianchi, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Barone ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del tribunale, contro la Presidenza de Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore e il Presidente del Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1997 (in Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1997), di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per il 30 novembre 1997; Visto il ricorso con i relativi allegati e la contestuale domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato; Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato; Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il relatore cons. N. Amodio e l'avvocato dello Stato Caramazza; Vista l'ordinanza n. 3026 del 26 novembre 1997, con cui il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 - unico motivo di ricorso avverso il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - considerato che la domanda cautelare non poteva essere esaminata indipendentemente dall'esito del giudizio di costituzionalita', ha sospeso ogni decisione sulla domanda stessa fino all'esito della pronuncia di costituzionalita' ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con separata ordinanza. Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F a t t o 1. - Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Consiglio di Stato presso l'Avvocatura generale dello Stato, il dott. Franco Bianchi, magistrato amministrativo in servizio presso il t.a.r. Lazio, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 18 luglio 1997, con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per il giorno 30 novembre 1997, deducendo, quale unico motivo, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, per violazione degli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e chiedendo contestualmente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. 2. - Con memoria depositata il 25 novembre 1997 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la reiezione dell'istanza di sospensione. D i r i t t o 1. - Il dott. Franco Bianchi, magistrato in servizio presso il t.a.r. del Lazio, impugna il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 18 luglio 1997 con cui, sono state indette, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1982, n. 186, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, deducendo quale unico motivo la illegittimita' costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per violazione degli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e chiedendo contestualmente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. 2. - Nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il tribunale, ritenuta la rilevanza, ai fini dell'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, della questione di costituzionalita' e la sua non manifesta infondatezza, ha sospeso ogni pronuncia sulla domanda cautelare con ordinanza n. 3026/1997 fino all'esito del giudizio di costituzionalita' ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con distinta ordinanza. 3. - Dato atto che altri t.a.r. hanno gia' rimesso al giudice delle leggi la medesima questione, occorre anzitutto far presente che la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giustizia amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ha istituito un unico ruolo del personale di magistratura (artt.i 14 e 23), con garanzie e disciplina uniformi, ed un unico organo di autogoverno, (art. 7) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che svolge per i magistrati amministrativi le stesse funzioni che il Consiglio superiore della magistratura svolge per i magistrati dell'ordine giudiziario (art. 6). In particolare, dal secondo comma dell'art. 7, della legge n. 186 del 1982 risulta che il Consiglio di presidenza e' costituito da un plenum di tredici componenti, tutti magistrati amministrativi, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, e vi fanno parte di diritto due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani in servizio e sono membri elettivi quattro magistrati del Consiglio di Stato e sei magistrati dei t.a.r., con una proporzione che riflette sotto tale aspetto la consistenza numerica dei magistrati di primo e di secondo grado. La differenza numerica e' colmata dai due membri di diritto, quale componente istituzionale, rappresentata dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato piu' anziani, la quale pero' non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei t.a.r., che rivestono una posizione parificata a quella dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato. Nella struttura dell'organo non e' prevista inoltre la presenza di componenti di nomina parlamentare, a differenza di quanto stabilito per il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) e per l'organo di autogoverno della Corte dei conti (art. 10, legge 3 aprile 1988, n. 117) e della magistratura militare (art. 1, legge 30 dicembre 1988, n. 561), in applicazione del principio volto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura anche attraverso il raccordo tra il buon governo della stessa e le istituzioni rappresentative della sovranita' popolare. 3. - Per tali ragioni l'art. 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, non si sottrae a dubbi di costituzionalita' per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la presenza di componenti di diritto per i magistrati dei t.a.r. e di componenti esterni in seno al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.