P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 7, secondo comma, legge 27 aprile 1982, n. 186, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio cautelare fino alla pronuncia di costituzionalita'; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria del tribunale, che provvedera' inoltre alla notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 1997. Il presidente: Schinaia Il consigliere estensore: Amodio 98C0602