P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  7, secondo comma, legge 27 aprile 1982,
 n. 186, per contrasto con gli artt.  3,  primo  comma,  e  97,  primo
 comma, della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;
   Sospende   il   giudizio   cautelare   fino   alla   pronuncia   di
 costituzionalita';
   Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura  della
 segreteria del tribunale, che provvedera' inoltre alla notifica della
 presente  ordinanza  alle  parti  ed  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri ed alla sua comunicazione ai  Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella Camera di Consiglio del 26 novembre
 1997.
                        Il presidente: Schinaia
                                      Il consigliere estensore: Amodio
 98C0602