IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
 costituzionale, artt. 29, legge n. 87/1953;
   Letta la richiesta  di  misura  cautelare  avanzata  dal  p.m.  nel
 processo  n. 164/98 r.g.n.r. in data 9 febbraio 1998 nei confronti di
 Tubito Giuseppe, nato a Bernalda (Matera) il 16  dicembre  1965,  ivi
 residente  in  via Democrito n. 16, in relazione ai reati di cui agli
 artt. 56, 628 e 337 del c.p.;
   Rilevato che il p.m. nella richiesta  avanza  ex  art.  286  c.p.p.
 (contestualmente  alla  richiesta  di convalida dell'arresto e non ex
 art. 273 e ss. c.p.p.), ha omesso di indicare gli elementi  di  fatto
 che devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato;
   Rilevato  che,  seppure l'art.92, c.p.c., precede alla lett. b) - a
 pena di nullita' - la descrizione sommaria  del fatto con riferimento
 alla ordinanza del g.i.p., non puo'  dubitarsi  del  fatto  che  tale
 descrizione sommaria del fatto il g.i.p. debba trarla dalla richiesta
 del  p.m.,  che  nella  specie  ha  solo  indicato  le norme di legge
 asseritamente violate;
   Ritenuto  che  la  contestazione  dell'accusa  si  sostanzia  nelle
 specifica - se pure non definitiva e sommaria - indicazione del fatto
 di  cui  l'indagato  e'  accusato, e non nella mera indicazione delle
 norme giuridiche violate, per loro natura generali ed astratte  (cfr.
 Cass.    sez.  VI,  1  settembre  1992,  n.  3079), e non puo' essere
 attribuita al giudice una indebita attivita' di  sostegno  all'accusa
 attraverso  il  conferimento  della  condotta  ascritta all'indagato,
 essendo il p.m. l'organo istituzionalmente deputato all'inizio (e  al
 successivo eventuale esercizio) dell'azione penale ai sensi dell'art.
 74 dell'ordinamento giudiziario;
   Ritenuto  che  l'obbligo  di  descrivere sommariamente il fatto con
 l'indicazione delle norme di legge violate  non  puo'  non  implicare
 l'obbliho per il p.m. di contestarlo formalmente (sebbene in modo non
 dettagliato)  nella  richiesta di emissione della misura cautelare, e
 che  l'incombenza  spetti  al  p.m.  e'  manifestato  dalla  pacifica
 possibilita'  per il g.i.p. di allegare al provvedimento cautelare la
 richiesta del p.m. (cfr, Cass. sez. I, 13 ottobre 1992, n. 2109);
   Ritenuto  che puo' non essere conformato un autonomo e preciso capo
 di imputazione, ma nella richiesta del p.m. eventualmente  richiamata
 per  relationem  la  descrizione  del  fatto  appare  necessaria  per
 elementari esigenze di controllo da parte del g.i.p. e  della  difesa
 dell'indagato;
   Ritenuto  che  l'assenza  di tali profili rende indubbiamente nulla
 l'ordinanza, a meno che il  p.m.  non  compaia  (dato  assente  nelle
 specie)  all'udienza di convalida e integri oralmente le richieste in
 tema di misure  cautelari  sinteticamente  indicate  unitamente  alla
 richiesta  di  convalida,  al  fine  di  consentire una piu' compiuta
 difesa tecnica da parte  dell'indagato  con  riferimento  ai  profili
 sostanziali dell'ipotizzato reato;
   Ritenuto  che  non  appare  allo stato consentita alcuna censura al
 g.i.p. in ipotesi di omessa contestazione del fatto da parte del p.m.
 integrata  in  una  autonoma  descrizione  della  condotta   ascritta
 all'indagato,  e  che  pertanto appare rilevante e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  per  contrasto
 degli artt. 291 e 292, c.p.p.:
     a)  con l'art. 24 della Costituzione per violazine del diritto di
 difesa nella misura in  cui  non  viene  fatto  obbligo  al  p.m.  di
 indicare  nella richiesta di misura cautelare la descrizione sommaria
 del fatto e non si  consente  al  g.i.p.  di  valutare  negativamente
 l'assenza  al  fine  di  consentire  all'indagato  e  al difensore di
 interloquire  in  modo  effettivo  e  concreto  sulla   contestazione
 operata, anche con riferimento alle eventuali aggravanti;
     b)  con  gli  artt.  111  e 112 della Costituzione per violazione
 dell'obbligo   spettante    al    p.m.    di    individuare    l'area
 normativo-fattuale  relativa  alle  ipotesi di reato e di motivare la
 richiesta di misura cautelare a prescindere dagli elementi su cui  la
 richiesta e' fondata, ritenuto corollario preliminare dell'obbligo di
 esercitare  l'azione  penale,  non delegabile (totalmente o in parte)
 ne' alla polizia giudiziaria ne' al g.i.p., attesa  la  terzieta'  di
 quest'ultimo anche in base alla giurisprudenza pacifica e costante di
 codesta Corte;
   Ritenuta  tale  questione  preliminare  ed assorbente rispetto alla
 valutazione della gravita' indiziaria richiesta dal p.m.