P. Q. M. Sciogliendo la riserva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle parti in cui escludono gli immobili degli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I.; Dispone sospendersi il presente giudizio; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Perugia, il 26 giugno 1997. Il presidente: Restivo 98C0605