P. Q. M.
   Sciogliendo  la  riserva,  dichiara  rilevante e non manifestamente
 infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3  della  Costituzione,  la
 questione  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 7, comma 1,
 lett. i), e 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle  parti
 in  cui  escludono  gli  immobili  degli  I.E.R.P.  dalle  previsioni
 esonerative dall'I.C.I.;
   Dispone sospendersi il presente giudizio;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
   Ordina che, a cura della  segreteria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  alle  parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della  Camera
 dei deputati.
   Cosi' deciso in Perugia, il 26 giugno 1997.
                        Il presidente: Restivo
 98C0605