IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1862/1992 r.g.,
 proposto  da  Germana'  Roberto, Carcione Calogero, Scurria Giuseppe,
 Franchina  Giuseppe,  Calanni  Calogero,   rappresentati   e   difesi
 dall'avv.   Marcello Scurria ed elettivamente domiciliati in Catania,
 via Musumeci n. 189, presso l'avv. E. Incorpora; contro il comune  di
 San  Salvatore  di  Fitalia,  in persona del sindaco pro-tempore, non
 costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera  di  g.m.
 n.  9  del  18  gennaio  1992,  con  la  quale  e'  stata revocata la
 precedente delibera di g.m. n. 386 del 14 dicembre  1990,  avente  ad
 oggetto  "riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20,
 legge n. 958/1986".
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visti tutti gli atti della causa;
   Designato relatore per la pubblica udienza del 27 febbraio 1997  il
 consigliere dr. Salvatore Schillaci;
   Udito, l'avv. Giuseppe Losi delegato dell'avv. Marcello Scurria per
 i ricorrenti;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;
                               F a  t t o
   Con delibera n. 386, adottata nella seduta del 14 dicembre 1990, la
 g.m.  di  S.  Salvatore  di  Fitalia,  visto l'art. 20 della legge n.
 958/1986, e, visti altresi' i pareri nn. 782 del  12  luglio  1987  e
 1598  del  5 aprile 1989 espressi rispettivamente dalla terza e dalla
 prima sezione del Consiglio di Stato, deliberava di  riconoscere,  ai
 fini  dell'inquadramento  economico  e dell'anzianita' lavorativa, il
 servizio militare prestato dai ricorrenti.
   L'importo mensile dello  stipendio  dei  ricorrenti  veniva  quindi
 adeguato in esito all'avvenuto riconoscimento del periodo relativo al
 servizio  militare  e  nel  contempo  liquidati  gli  importi  per il
 pregresso. Successivamente, pero',  con  la  delibera  impugnata,  la
 g.m., in ottemperanza all'art. 7, n. 412/1991, revocava la precedente
 deliberazione  n.  386  e  nello stesso tempo disponeva che, all'atto
 della concessione di futuri miglioramenti  economici,  a  favore  dei
 ricorrenti,   sarebbero   state  riassorbite  le  somme  agli  stessi
 precedentemente erogate  e  la  rideterminazione  della  retribuzione
 mensile.
   I ricorrenti propongono la seguente censura:
     illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7,  commi  1 e 3 della
 legge 30 dicembre 1991 n. 412 per contrasto con  gli  artt.  3  e  52
 della Costituzione.
   L'art.  7,  legge  n.  412/1991  dispone  che "il servizio militare
 valutabile ai sensi dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958,  e'
 esclusivamente  quello  in corso alla data di entrata in vigore della
 predetta legge nonche' quello prestato successivamente".
   I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del gravame, previa,
 si  intende,  risoluzione  positiva  della  prospettata  questione di
 costituzionalita'.
   L'amministrazione comunale intimata non ha provveduto a costituirsi
 in giudizio.
   Alla pubblica udienza del  27  febbraio  1997  la  causa  e'  stata
 assegnata a sentenza.
                             D i r i t t o
   L'art.  20  della  legge  24  dicembre  1986, n. 958 dispone claris
 verbis che "il periodo di servizio militare e'  valido  a  tutti  gli
 effetti   per  l'inquadramento  economico  e  per  la  determinazione
 dell'anzianita' lavorativa ai fini del trattamento previdenziale  nel
 settore pubblico".
   L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 1, dispone,
 evidentemente limitando la portata della summenzionata norma, che "il
 servizio  militare  valutabile  ai  sensi dell'art. 20 della legge 24
 dicembre 1986, n. 958, e' esclusivamente quello in corso alla data di
 entrata in  vigore  della  predetta  legge  nonche'  quello  prestato
 successivamente";  al comma 3, poi, provvede in ordine alla posizione
 retributiva dei dipendenti  che  abbiano  percepito  i  miglioramenti
 economici  conseguenti alla applicazione del citato art. 20, legge n.
 958/1986 prevedendo la cessazione immediata del maggior trattamento e
 il recupero, mediante  riassorbimento  con  i  futuri  miglioramenti,
 delle somme gia' erogate a tal titolo.
   Ad avviso del collegio la pretesa di parte attrice, che ha prestato
 il  servizio  militare ben prima dell'entrata in vigore dell'art. 20,
 legge n. 958/1986, non potrebbe trovare accoglimento a  motivo  delle
 limitazioni  temporali, non di natura interpretativa, successivamente
 poste dall'art. 7, legge n. 412/1991.
   Acquista quindi decisiva rilevanza  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  prospettata  in  questa  sede.  Essa  e' peraltro, ad
 avviso del Collegio, non manifestamente  infondata  e,  ad  onta  del
 testo   del   comma  3,  dell'art.  7,  legge  n.  412/1991,  investe
 esclusivamente  tale  norma  non  sembrando  possibile  che  in   via
 interpretativa  si  potessero configurare a carico della disposizione
 dell'art. 20, legge n. 958/1986 delle limitazioni  temporali,  stante
 la perentorieta' e la onnicomprensivita' del suo dettato.
   Invero,  i  destinatari  potenziali  della norma, dispositiva di un
 beneficio di ordine economico  e  previdenziale,  trovansi  collocati
 nella  medesima  posizione soggiacendo tutti al dovere di prestare il
 servizio militare ex art. 52 della Carta.
   Ne segue che appare possibile inferire nella specie  la  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della eguaglianza
 dei   cittadini   davanti   alla   legge   che   sotto  quello  della
 ragionevolezza della norma, la quale non  offre,  nemmeno  sul  piano
 sistematico,  spunto alcuno per giustificare il deteriore trattamento
 inflitto a chi  abbia  prestato  il  servizio  militare  prima  della
 entrata in vigore dell'art.  20, legge n. 958/1986.
    In  particolare,  poi,  la  norma  in  esame  sembrerebbe porsi in
 contrasto con il comma  2,  dell'art.  52  della  Carta,  che  impone
 l'obbligatorieta'  del servizio militare e che il suo adempimento non
 pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.
   In conclusione nel giudizio in corso assume rilevanza la  sollevata
 questione  di costituzionalita' dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge
 n. 412/1991 nei sensi sopraindicati, che, come si e' argomentato, non
 appare in modo manifesto infondata.