P. Q. M. Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (III sez.), visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimita' costituzionale relativa all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione. Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato. Cosi' deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 1997. Il presidente: Zingales L'estensore: Schillaci 98C0609