P. Q. M.
   Il  tribunale  amministrativo  regionale  per  la  Sicilia, sezione
 staccata  di  Catania  (III  sez.),  visti  gli   artt.   134   della
 Costituzione,  1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e
 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il  giudizio  ed  ordina  la
 trasmissione  degli  atti  alla Corte costituzionale per la soluzione
 della questione di legittimita' costituzionale relativa  all'art.  7,
 commi  1  e 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per contrasto con
 gli artt.  3 e 52 della Costituzione.
   Dispone che la presente ordinanza  sia  notificata  alle  parti  in
 causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della
 Camera e del Senato.
   Cosi'  deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio
 1997.
                        Il presidente:  Zingales
                                                L'estensore: Schillaci
 98C0609