P. Q. M. Questo giudice ritiene sollevare d'ufficio se sia non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2043, c.c., ovve interpretato nel senso che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo non e' causa di responsabilita' della stessa ove non si sia in presenza di una situazione di pericolo insidioso, dell'art. 2051, c.c., ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e dell'art. 1227, c.c., primo comma ove interpretato nel senso di escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile. Richiamata la causa sul ruolo, dispone la sospensione della stessa all'esito del giudizio della Corte costituzionale. Ordina quindi che a cura della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Genova si provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale notificando altresi' la presente ordinanza secondo le disposizioni vigenti. Genova, addi' 8 novembre 1997. Il giudice di pace: Muglia Carbone 98C0617