P. Q. M.
   Questo   giudice   ritiene   sollevare   d'ufficio   se   sia   non
 manifestamente infondata in relazione agli artt. 3,  24  e  97  della
 Costituzione  la questione di legittimita' costituzionale degli artt.
 2043, c.c., ovve interpretato nel senso che l'inerzia  colposa  della
 pubblica  amministrazione  atta a creare o a non rimuovere situazioni
 di pericolo non e' causa di responsabilita' della stessa ove  non  si
 sia  in  presenza  di una situazione di pericolo insidioso, dell'art.
 2051, c.c., ove interpretato nel senso che non sia applicabile  anche
 alla  pubblica  amministrazione  per i beni demaniali soggetti ad uso
 ordinario, generale e diretto da  parte  dei  cittadini  e  dell'art.
 1227,  c.c.,  primo comma ove interpretato nel senso di escludere, in
 presenza di una insidia un accertamento del  concorso  di  colpa  del
 danneggiato e del responsabile.
   Richiamata  la causa sul ruolo, dispone la sospensione della stessa
 all'esito del giudizio della Corte costituzionale.
   Ordina quindi che a cura della cancelleria dell'ufficio del giudice
 di pace di Genova si provveda alla trasmissione degli atti alla Corte
 costituzionale notificando altresi' la presente ordinanza secondo  le
 disposizioni vigenti.
     Genova, addi' 8 novembre 1997.
                   Il giudice di pace: Muglia Carbone
 98C0617