P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli  artt.  513,  comma  1  e  2,  514,
 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111,
 primo comma della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina   che,  a  cura  della  cancelleria,  copia  della  presente
 ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
 Repubblica.
     Avezzano, addi' 18 febbraio 1998
                  Il presidente del tribunale: Adamo
 98C0620