P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 513, comma 1 e 2, 514, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma della Costituzione, nei termini di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Avezzano, addi' 18 febbraio 1998 Il presidente del tribunale: Adamo 98C0620