P.Q.M.
   Visti gli artt. 23  e  ss.  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 diciliara  rilevante  e  non nanifestamente infondata la questione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231,  della
 legge  23  dicembre  1996,  n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38
 della Costituzione;
   Sospende il giuizio in corso e ordina la  trasmissione  degli  atti
 alla corte Costituzionale;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza, che viene letta nel pubblico
 dibattimento,  venga  notificata,  a  cura  della   cancelleria,   al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Republica.
     Brescia, addi' 19 dicembre 1997
                          Il pretore: Toselli
 98C0630