P.Q.M. Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, diciliara rilevante e non nanifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 226 a 231, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione; Sospende il giuizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla corte Costituzionale; Dispone che la presente ordinanza, che viene letta nel pubblico dibattimento, venga notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Republica. Brescia, addi' 19 dicembre 1997 Il pretore: Toselli 98C0630