IL PRETORE
   Il 19 febbraio 1998 i carabinieri di  Tivoli  traevano  in  arresto
 Proietti  Migoni  Simone  colto nella flagranza del reato di cui agli
 artt. 110, 56, 624, 625 nn. 1, 2 c.p.
   Nel termine di legge era presentato dal p.m. in tale stato, dinanzi
 a questo pretore  per  la    convalida  ed  il  contestuale  giudizio
 direttissimo a norma dell'art. 566 c.p.p.
   Questo   pretore   in   punto  rileva  che  sussistono  profili  di
 incostituzionalita' che di seguito saranno evidenziati,  pendente  la
 fase  della  convalida  riguardo  sia  l'acquisizione della relazione
 orale  da  parte  del  p.u.      procedente   nonche'   all'audizione
 dell'arrestato  (art. 566, punto 3 c.p.p.) e cio' in riferimento alla
 normativa processuale da applicare.
   Per  il  vero,  la  necessita'  di  sollevare   la   questione   di
 costituzionalita'  nella  fase  della  convalida e precisamente prima
 delle relazione orale dell'ufficiale agente di p.g. che ha  proceduto
 all'arresto,  segue  ad  una inequivoca indicazione proveniente dalla
 stessa  Corte  costituzionale  che,  in  analoga   fattispecie,   con
 prospettazioni  di merito identiche concorrenti ad evidenziare la non
 manifesta  infondatezza  della  questione  medesima,  la  considerava
 inammissibile  per  difetto  di  rilevanza  giacche'  sollevata nella
 successiva fase del giudizio conseguente alla convalida laddove e' in
 tale ultimo ambito che andava prospettata "essendo volta a modificare
 le modalita' di assunzione degli atti raccolti durante la fase  della
 convalida  dell'arresto"  e  non anche, per l'appunto, nella fase del
 giudizio, atteso che in  quel  momento,  con  riferimento  agli  atti
 anteriormente raccolti nella fase di convalida "il giudice.  (...) ha
 ormai esaurito la sua cognizione" (ord. n. 301/1997).
   Orbene,  venendo  al  merito  della sollevata eccezione si osserva:
 Com'e' noto la Corte costituzionale, dopo le ultime pronunce del 1995
 (vedi la n. 149 e la 432) ha rivisto i  limiti  dell'incompatibilita'
 prevenendo all'affermazione secondo cui anticipa il giudizio (tale da
 creare  pre-giudizio)  una  valutazione  di contenuto sulla probabile
 fondatezza dell'accusa.
   E, con  specifico  riguardo  al  giudizio  direttissimo  avanti  al
 pretore,  ha  dichiarato  la  manifesta infondatezza della questione,
 radicandola sulla circostanza che in tale eventualita'  la  convalida
 dell'arresto  implica  una  valutazione sulla riferibilita' del reato
 all'imputato condotto in giudizio, attribuita proprio alla cognizione
 del giudice competente per il merito direttamente investito,  cui  e'
 devoluta  la convalida e il contestuale giudizio al quale accede ogni
 altro provvedimento cautelare; aggiungendovi  che,  "il  giudice  del
 dibattimento,  al  quale  e'  presentato  l'imputato  per il giudizio
 direttissimo,  si  pronuncia  pregiudizialmente,  con  la   convalida
 dell'arresto,  sulla  esistenza dei presupposti che gli consentono di
 procedere immediatamente al giudizio ed  e'  competente  ad  adottare
 incidentalmente  misure  cautelari, attratte nella sua competenza per
 la cognizione del merito.
   Non   puo'    dunque    essere    configurata    una    menomazione
 dell'imparzialita'  del  giudice, che adotta decisioni preordinate al
 proprio giudizio o incidentali rispetto ad esso".
   Orbene, al riguardo, ritiene il remittente che proprio in relazione
 alle superiori argomentazioni adottate dalla  Corte,  si  imponga  la
 rivalutazione  di aspetti di incostituzionalita' afferenti al momento
 di formazione della prova per la decisione  di  merito  ed  al  tema,
 dunque,   della   corretta  utilizzazione  degli  elementi  di  prova
 (rectius:  di conoscenza) acquisiti per la conseguente formazione del
 libero convincimento del giudice.
   Invero, muovendo dalla  indicata  premessa  che  il  giudice  della
 convalida  e'  il  giudice  di merito solo incidentalmente chiamato a
 verificare la sussistenza dei presupposti per la valida instaurazione
 del relativo processo e posto che,  tale  fase  si  snoda  attraverso
 l'acquisizione  di elementi di valutazione influenti sulla formazione
 del convincimento del giudice, e' indubbio che l'acquisizione di tali
 elementi dovrebbe avvenire nel rispetto delle forme e con le garanzie
 fatte  proprie  dalle  regole vigenti per la fase di giudizio in modo
 che ne resti salvaguardata la loro pacifica utilizzabilita' in  senso
 formale    e    conseguentemente    non    intaccato    il    profilo
 dell'imparzialita'  (altrimenti   riposante   solo   sulla   generica
 affermazione che comunque si e' fronte al giudice del merito) nonche'
 i connessi profili del contraddittorio e della iniziativa delle parti
 nella  acquisizione  e  formazione  della  prova. In particolare cio'
 concerne i  qualificanti  momenti  della  cosidetta  relazione  orale
 dell'ufficiale  o  agente  di  p.g.  procedente e della dichiarazione
 dell'arrestato che, a norma dell'art. 566 c.p.p.  viene "sentito"  ai
 fini di convalida.
   Poiche'  tali momenti anticipano, contenutisticamente, in tale fase
 incidentale e  antecedente  al  giudizio,  la  prova  testimoniale  e
 l'esame  dell'imputato,  a salvaguardare la loro compatibilita' con i
 parametri costituzionali rappresentati dall'art.  3  (sottospecie  di
 parita'   di  trattamento  con  gli  altri  imputati),  dall'art.  24
 (sottospecie di garanzie  difensive),  dagli  artt.  3,  24,  secondo
 comma,  25  e 27 secondo comma (sottospecie di interconnessione tra i
 richiamati profili con  quello  della  indipendenza  del  giudice  di
 merito  e,  dunque, nella prospettiva funzionale dell'esercizio della
 giurisdizione  con  riferimento  al  momento  acquisitivo   di   dati
 contenutistici  e  di  merito  dell'imputazione,  influenti come tali
 sulla  formazione   del   libero   convincimento   del   giudice)   a
 salvaguardare  come  detto,  la  loro  compatibilita'  con i suddetti
 parametri di costituzionalita' si  impone  il  rispetto  delle  forme
 previste  per  gli  atti  a  contenuto congenere nel dibattimento, in
 funzione anticipatoria (cosi' come avviene per i  casi  di  incidente
 probatorio)  cosi'  da  risultare salvaguardato anche l'aspetto della
 loro diretta utilizzabilita' ai fini di giudizio.
   In     conclusione     si     ritiene     pertanto      ravvisabile
 l'incostituzionalita'  dell'art.  566  laddove  non  prescrive che la
 relazione  dell'ufficiale  o  agente  p.g.  procedente   nonche'   le
 dichiarazioni  dell'imputato  vengano  assunte  con rispetto e con le
 forme dettate nella fase dibattimentale per la  testimonianza  e  per
 l'esame  dell'imputato con conseguente invalidita' della stessa norma
 e dell'art. 138 Disp. att. al  c.p.p.    in  relazione  all'art.  431
 c.p.p.  laddove  non  prescrive  l'inserimento degli atti suddetti da
 acquisire nelle forme come dianzi individuate nel  fascicolo  per  il
 dibattimento.
   E'  indubbia  la rilevanza della prospettata questione nel presente
 giudizio, che si  trova  proprio  nella  fase  della  convalida  dove
 trovano diretta applicazione le norne censurate.