P. Q. M.
   La Corte d'appello di Trento, d'ufficio, nel  giudizio  di  reclamo
 proposto ex art. 22 L.F. dalla Eurocatering S.r.l.;
   Dichiara  non  manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e
 24 della Costituzione e  rilevante  nel  giudizio,  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  22  legge fallimentare nella
 parte in cui non consente al debitore di promuovere  reclamo  avverso
 il  provvedimento  del  tribunale  che  pur  respingendo l'istanza di
 fallimento proposta nei suoi confronti, abbia rigettato  (o  comunque
 non  accolto) la sua domanda di rimborso delle spese processuali e di
 risarcimento per responsabilita' aggravata proposta nei confronti del
 creditore;
   Sospende   il  giudizio  in  attesa  della  pronuncia  della  Corte
 costituzionale;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che a cura della cancelleria si  provveda  alle  necessarie
 notificazioni  di  legge  alle parti, alla procura generale presso la
 Corte d'appello, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche'  ai
 Presidenti dei rami del Parlamento.
    Trento, addi' 27 gennaio 1998
                         Il presidente: Luchini
 98C0637