P. Q. M. La Corte d'appello di Trento, d'ufficio, nel giudizio di reclamo proposto ex art. 22 L.F. dalla Eurocatering S.r.l.; Dichiara non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione e rilevante nel giudizio, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui non consente al debitore di promuovere reclamo avverso il provvedimento del tribunale che pur respingendo l'istanza di fallimento proposta nei suoi confronti, abbia rigettato (o comunque non accolto) la sua domanda di rimborso delle spese processuali e di risarcimento per responsabilita' aggravata proposta nei confronti del creditore; Sospende il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria si provveda alle necessarie notificazioni di legge alle parti, alla procura generale presso la Corte d'appello, al Presidente del Consiglio dei Ministri nonche' ai Presidenti dei rami del Parlamento. Trento, addi' 27 gennaio 1998 Il presidente: Luchini 98C0637