P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le eccezioni di illegittimita' costituzionale sollevate dagli attori in relazione all'art. 3, comma 65, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione; Sospende per l'effetto, il processo ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Udine, nella camera di consiglio del 19 febbraio 1998. Il presidente: Millozza Il giudice est.: Fasan 98C0638