P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le  eccezioni  di
 illegittimita'  costituzionale  sollevate  dagli  attori in relazione
 all'art. 3, comma 65, della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per
 contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione;
   Sospende per l'effetto, il processo ed ordina la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che,  a  cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa ed al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  nonche'  comunicata  ai  Presidenti  delle  due Camere del
 Parlamento.
   Cosi' deciso in Udine, nella camera di consiglio  del  19  febbraio
 1998.
                        Il presidente: Millozza
                                                Il giudice est.: Fasan
 98C0638