P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  rilevanza  e  la non manifesta infondatezza, solleva:
 per la violazione degli artt. 3, 101,  111,  112,  della  Costuzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, cmma 2-5 della
 legge 7 agosto 1997, n. 267, in  relazione  all'art.  513,  comma  2,
 c.p.p.,  nella  parte  in  cui non prevede che, nei giudizi in corso,
 debba trovare applicazione il  regime  transitorio  disciplinato  dal
 comma  2  e ss. dello stesso articolo, anche quando, al momento della
 entrata in vigore della legge  n.  267/1997,  non  sia  stata  ancora
 disposta  la  lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso,
 dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art.
 513, c.p.p.  al p.m., alla p.g. da questi delegata, al  g.i.p.  o  al
 g.u.p.;
   Dispone    la  trasmissione  degli atti del procedimento alla Corte
 costituzionale;
   Manda alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza al  sig.
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione
 ai  sigg. Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato  della
 Repubblica;
   Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di
 legittimita' costituzionale.
     Pescara, addi' 6 aprile 1998
                        Il presidente: De Santis
 98C0640