P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva: per la violazione degli artt. 3, 101, 111, 112, della Costuzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, cmma 2-5 della legge 7 agosto 1997, n. 267, in relazione all'art. 513, comma 2, c.p.p., nella parte in cui non prevede che, nei giudizi in corso, debba trovare applicazione il regime transitorio disciplinato dal comma 2 e ss. dello stesso articolo, anche quando, al momento della entrata in vigore della legge n. 267/1997, non sia stata ancora disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate dall'art. 513, c.p.p. al p.m., alla p.g. da questi delegata, al g.i.p. o al g.u.p.; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento alla Corte costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione dell'ordinanza al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' per la comunicazione ai sigg. Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il dibattimento fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Pescara, addi' 6 aprile 1998 Il presidente: De Santis 98C0640