P. Q. M.
   Sospende il processo;
   Solleva  la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244,
 primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui non  dispongono,  per
 il  caso  previsto dal n. 2 dell'art. 235 c.c., che il termine per la
 proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita'  decorra
 dal  giorno  in  cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza
 dell'impotenza a generare del marito:
    i) sia per violazione degli artt.  24,  primo  comma  e  3,  primo
 comma,  Cost.,  in  quanto  irragionevolmente  non  attribuiscono, ad
 entrambi i coniugi, il diritto di provare l'impotenza a generare  del
 marito, anche successivamente al decorso di un anno o rispettivamente
 sei  mesi  dalla data della nascita del figlio legittimo, ed entro il
 termine, rispettivamente di un anno o di sei mesi, dal momento in cui
 essi siano venuti a conoscenza della predetta impotenza;
    ii) sia per violazione degli artt. 2 e 3, primo comma,  24,  primo
 comma,  29,  primo comma, 30, terzo e quarto comma, Cost., in quanto,
 impedendo ad entrambi i coniugi di far valere, in modo irragionevole,
 l'impotenza a generare del marito, contrastano con  il  loro  diritto
 inviolabile  a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di
 paternita' nei confronti del figlio legittimo;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge conseguenti.
    Venezia, addi' 15 luglio 1997
                        Il presidente: Tantulli
                                                Il giudice est.: Valle
 98C0643