P. Q. M. Sospende il processo; Solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 244, primo e secondo comma, c.c., nella parte in cui non dispongono, per il caso previsto dal n. 2 dell'art. 235 c.c., che il termine per la proposizione dell'azione di disconoscimento della paternita' decorra dal giorno in cui ciascuno dei due coniugi sia venuto a conoscenza dell'impotenza a generare del marito: i) sia per violazione degli artt. 24, primo comma e 3, primo comma, Cost., in quanto irragionevolmente non attribuiscono, ad entrambi i coniugi, il diritto di provare l'impotenza a generare del marito, anche successivamente al decorso di un anno o rispettivamente sei mesi dalla data della nascita del figlio legittimo, ed entro il termine, rispettivamente di un anno o di sei mesi, dal momento in cui essi siano venuti a conoscenza della predetta impotenza; ii) sia per violazione degli artt. 2 e 3, primo comma, 24, primo comma, 29, primo comma, 30, terzo e quarto comma, Cost., in quanto, impedendo ad entrambi i coniugi di far valere, in modo irragionevole, l'impotenza a generare del marito, contrastano con il loro diritto inviolabile a fare accertare giudizialmente il rapporto biologico di paternita' nei confronti del figlio legittimo; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge conseguenti. Venezia, addi' 15 luglio 1997 Il presidente: Tantulli Il giudice est.: Valle 98C0643