P. Q. M.
   Visto l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n.
 608,  in  relazione  agli  artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo
 comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, nei limiti e nei  sensi  di
 cui in motivazione;
   Sospende  il  giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Dispone che, a cura della segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  del  Senato  della
 Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi'  deciso  in  Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio
 1998.
                         Il presidente: Montini
                                                     L'estensore: Caso
 98C0650