P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608, in relazione agli artt. 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102 e 104 della Costituzione, nei limiti e nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 4 febbraio 1998. Il presidente: Montini L'estensore: Caso 98C0650