Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 57, lettera d)
 della   legge   1   aprile   1981,   n.   121   (Nuovo    ordinamento
 dell'Amministrazione  di  pubblica sicurezza), nella parte in cui non
 consente  all'Amministrazione  di  ammettere  ad   un   altro   corso
 successivo  i commissari in prova che siano stati assenti per piu' di
 novanta giorni per infermita' contratta durante il corso  ed  abbiano
 nel frattempo recuperato l'idoneita' psicofisica.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 98C0651