P.Q.M. Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non rilevanti le questioni di illegittimita' costituzionale degli artt. 513, n. 2, c.p.p. e 6, legge 267/1997; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale delI'art. 513, n. 1 c.p.p., in relazione agli artt. 3, 112, 101 e 111 della Costituzione; Sospende il dibattimento; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, mandando alla Cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Torino, addi' 20 febbraio 1997 Il presidente: Bernardi L'estensore: Pennello 98C0671