P.Q.M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara   non   rilevanti   le   questioni    di    illegittimita'
 costituzionale degli artt. 513, n. 2, c.p.p. e 6, legge 267/1997;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale delI'art. 513, n. 1 c.p.p., in  relazione
 agli artt. 3, 112, 101 e 111 della Costituzione;
   Sospende il dibattimento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte costituzionale,
 mandando  alla  Cancelleria  per  la  notificazione  della   presente
 ordinanza  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per la
 comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
 della Repubblica.
      Torino, addi' 20 febbraio 1997
                        Il presidente: Bernardi
                                                 L'estensore: Pennello
 98C0671