P.Q.M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, l'eccezione di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo  1987,
 n.  74,  in  riferimento  all'art.  1 e all'art. 2 nonche' l'art.  8,
 parte prima, dalla tabella allegata al d.P.R. 131/1986; dell'art.  10
 del d.lgs. 347/1990 e dell'art. 1 della  tabella  ad  esso  allegata,
 dell'art.  15  del d.P.R. 643/1972 nonche' dell'art. 20 della tariffa
 allegata al d.P.R. 642/1972, per contrasto con gli articoli  3  e  31
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  l'art. 19 della legge n.
 74/1987 non  comprende  nell'esenzione  dalle  imposte  di  registro,
 ipotecarie,  catastali,  Invim  e  bollo  gli  atti  di trasferimento
 immobiliare e  le  attribuzioni  patrimoniali  disposte  in  sede  di
 procedimento di separazione coniugale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Dispone   che   la   segreteria   trasmetta  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
   Manda alla segreteria di  notificare  la  presente  ordinanza  alle
 parti  ricorrenti  ed  ufficio del registro di Trieste, al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  di  comunicarla  al  Presidente  della
 Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
    Trieste, addi' 30 gennaio 1998
                     Il presidente estensore: Esti
 98C0675