P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, l'eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, in riferimento all'art. 1 e all'art. 2 nonche' l'art. 8, parte prima, dalla tabella allegata al d.P.R. 131/1986; dell'art. 10 del d.lgs. 347/1990 e dell'art. 1 della tabella ad esso allegata, dell'art. 15 del d.P.R. 643/1972 nonche' dell'art. 20 della tariffa allegata al d.P.R. 642/1972, per contrasto con gli articoli 3 e 31 della Costituzione, nella parte in cui l'art. 19 della legge n. 74/1987 non comprende nell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, Invim e bollo gli atti di trasferimento immobiliare e le attribuzioni patrimoniali disposte in sede di procedimento di separazione coniugale; Sospende il giudizio in corso; Dispone che la segreteria trasmetta gli atti alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti ricorrenti ed ufficio del registro di Trieste, al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Trieste, addi' 30 gennaio 1998 Il presidente estensore: Esti 98C0675