IL CONSIGLIERE PRETORE Dato atto di quanto innanzi; Rilevato che tra il presente giudizio e quelle dinanzi indicati sussistono evidenti ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ma dispone la riunione al presente giudizio; Ritenuto peraltro conferente ed ammissibile l'intervento spiegato da Sumai in quanto finalizzato unicamente ad avvalorare le ragioni di diritto degli odierni ricorrenti, ammette l'intervento medesimo; Considerato infine che, prima dell'adozione di ogni e qualsiasi ulteriore provvedimento esaustivo della presente fase cautelare del presente giudizio, si impone la risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, con riferimento ai vari profili di legittimita' costituzionale gia' esaminati in riferimento alla rilevanza e non manifesta infondatezza della esaminata questione nei decreti emessi ex art. 700, c.p.c. "inaudita altera parte" ed in relazione ai vari giudizi oggi riuniti, nonche' con riferimento agli artt. 35, 38 e 39 della Costituzione invocati da taluni ricorrenti, e dagli artt. 38 e 39 della stessa Costituzione specificamente richiamati dal Sumai nel suo atto di intervento, come violati dall'art. 34 della richiamata legge n. 449.