IL CONSIGLIERE PRETORE
   Dato atto di quanto innanzi;
   Rilevato che tra il presente giudizio  e  quelle  dinanzi  indicati
 sussistono  evidenti  ragioni di connessione oggettiva e parzialmente
 soggettiva, ma dispone la riunione al presente giudizio;
   Ritenuto peraltro conferente ed ammissibile  l'intervento  spiegato
 da Sumai in quanto finalizzato unicamente ad avvalorare le ragioni di
 diritto degli odierni ricorrenti, ammette l'intervento medesimo;
   Considerato  infine  che,  prima  dell'adozione di ogni e qualsiasi
 ulteriore provvedimento esaustivo della presente fase  cautelare  del
 presente giudizio, si impone la risoluzione della sollevata questione
 di  legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge n.
 449 del  27  dicembre  1997,  con  riferimento  ai  vari  profili  di
 legittimita'   costituzionale  gia'  esaminati  in  riferimento  alla
 rilevanza e non manifesta infondatezza della esaminata questione  nei
 decreti  emessi  ex  art.  700,  c.p.c. "inaudita altera parte" ed in
 relazione ai vari giudizi oggi riuniti, nonche' con riferimento  agli
 artt. 35, 38 e 39 della Costituzione invocati da taluni ricorrenti, e
 dagli  artt.    38  e  39  della  stessa  Costituzione specificamente
 richiamati dal  Sumai  nel  suo  atto  di  intervento,  come  violati
 dall'art. 34 della richiamata legge n. 449.