P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 323 formulazione antevigente del codice penale, in relazione agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma e 97, della Costituzione; Sospende il presente processo, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che questa ordinanza sia notifica, a cura della cancelleria, al pubblico ministero in sede, all'imputato ed al suo difensore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Sondrio, addi' 7 maggio 1998 Il giudice per le indagini preliminari: De Rosai 98C0699