P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge n. 87/1953;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  323 formulazione antevigente
 del codice penale, in relazione agli artt.  24,  secondo  comma,  25,
 secondo comma e 97, della Costituzione;
   Sospende  il  presente  processo,  disponendo la trasmissione degli
 atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  questa  ordinanza  sia   notifica,   a   cura   della
 cancelleria,  al  pubblico  ministero in sede, all'imputato ed al suo
 difensore ed al Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
     Sondrio, addi' 7 maggio 1998
            Il giudice per le indagini preliminari: De Rosai
 98C0699