P. Q. M.
   Letto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 100, d.P.R. 16  maggio1960,  n.
 570, nella parte in cui stabilisce che l'azione penale per i reati di
 cui  all'art.  90,  d.P.R. citato si prescrive in due anni dalla data
 del verbale ultimo delle elezioni, per violazione degli artt.  3,  97
 e 112 Cost.;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  che  a  cura della cancelleria sia notificata al Presidente
 del Consiglio dei Ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
 Camere  del  Parlamento  l'ordinanza  di trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale.
     Udine, addi' 28 aprile 1998
                        Il presidente: Formaio
 98C0700