P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata l'eccezione di legittimita' costituzionale sull'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione; Ordina che a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale; Sospende il procedimento di inchiesta su infortunio sul lavoro; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia comunicata alle parti, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone infine che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Mondovi', addi' 22 aprile 1998 Il pretore dirigente: Bausone 98C0704