P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  non  manifestamente infondata l'eccezione di legittimita'
 costituzionale sull'art. 57, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno  1965,
 n. 1124, in relazione agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione;
   Ordina  che  a cura della cancelleria gli atti siano trasmessi alla
 Corte costituzionale;
   Sospende il procedimento di inchiesta su infortunio sul lavoro;
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 comunicata  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
   Dispone infine che la stessa ordinanza sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
     Mondovi', addi' 22 aprile 1998
                     Il pretore dirigente: Bausone
 98C0704